LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 24-03-2000
REGIONE UMBRIA

"Piano Urbanistico Territoriale".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 31
del 31 maggio 2000
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
1  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Allegato II

ARTICOLO 1

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di zone speciali di conservazione
Interpretazione
a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione 
di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
o
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad 
una parte designata di tale taxon.
L'abbreviazione "spp." dopo il nome di famiglia o di un genere serve a 
designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.
c) Simboli
L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di 
una specie prioritaria.
La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono 
riprese nell'allegato IV. 
Quando una specie inclusa nel presente allegato non e ripresa ne 
all'allegato IV nè all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno 
(o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa 
all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome e seguito dal 
segno (V).
 a) ANIMALI
VERTEBRATl
MAMMIFERI
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
RODENTIA
Sciuridae
*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Microtidae
Microtus cabrerae
*Microtus oeconomus arenicola
CARNIVORA
Canidae
*Alopex lagopus
*Canis lupus (popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; 
popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo;tranne le 
popolazioni finlandesi)
Ursidae
* Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Mustelidae
*Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi)
*Lynx pardinus
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
*Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (o)
*Phoca hispida saimensis
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
*Cervus elaphus corsicanus
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
*Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - 
Corsica e Sardegna)
*Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
RETTILI
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Viperidae
*Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera ursinii
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
*Salamandra atra aurorae
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontes
ANURA
Discoglossidae
*Alytes muletensis
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
*Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreai (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Acipenser naccarii
*Acipenser sfurio
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (V) (tranne le popolazioni 
finlandesi)
Coregonidae
*Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare 
del Nord)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
*Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus frisii meidingeri (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
*Valencia hispanica
*Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o)
INVERTEBRATI
ARTROPODI
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
INSECTA
Coleoptera
Agathidium pulchellum (o)
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
*Carabus menetriesi pacholei
*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pytho kolwensis (o)
Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
*Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
*Helicopsis striata austriaca (o)
Idiomela (Helix) subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
b) PIANTE
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm,
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
*Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonca
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
*Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
BORAGINACEAE
*Anchusa crispa Viv.
*Lithodora nitida (H. Ern) R Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
*Omphalodes littoralis Lehm.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
*Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
*Campanula sabatia De Not.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus rupicola Biv.
*Gypsophila papillosa P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
*Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri
Herniaria maritima Link
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters
* Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
*Silene orphanidis Boiss.
*Silene rothmaleri Pinto da Silva
*Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
*Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundstrom ex Kindb.
*Artemisia granatensis Boiss.
*Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
*Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
*Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr) Gugler
*Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal
*Centaurea balearica J. D. Rodriguez
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
*Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
*Centaurea horrida Badaro
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
*Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostal
*Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostal
Centaurea vicentina Mariz
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M Cueto
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
*Jurinea fontqueri Cuatrec.
*Lamyropsis microcephala (Morie) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
*Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
CONVOLVULACEAE
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
*Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy
*Coincya rupestris Rouy
*Coronopus navasii Pau
Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo
*Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. COUL) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
*Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva
*Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana 
(Coutinho) Franco & P.
Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
*Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE
*Centaurium rigualii Esteve
*Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
GERANIACEAE
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
*Erodium rupicola Biss.
GLOBULARIACEAE
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*Stipa austroitalica Martinovsky
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
*Stipa styriaca Martinovsky
* Stipa veneta Moraldo
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
*Ribes sardoum Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
*Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
*Micromeria taygetea P H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
*Thymus lotocephalus G. Lopez & R. Morales (Thymus cephalotos L.)
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
*Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
*Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
*Astragalus verrucosus Moris
*Cytisus aeolicus Guss. ex l.indl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco
*Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile All.
* Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
*Androcymbium rechingeri Greuter
*Asphodelus bento-rainhae P. Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.
LINACEAE
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)
LYTHRACEAE
* Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
ORCHIDACEAE
Calypso bulbosa L.
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Liparis loeselii (L.) Rich.
*Ophrys lunulata Parl.
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Corydalis gotlandica Liden
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G Sampaio)
Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis Daveau
*Armeria helodes Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
*Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) 
Franco
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
*Primula apennina Widmer
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
*Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
*Consolida samia P.H. Davis
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & 
Paegle
Ranunculus lapponicus L.
*Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
*Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Sorbus teodori Liljefors
RUBIACEAE
*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloensis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. 
Fernandes
*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdes
*Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turrill
*Linaria ricardoi Cout.
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Linaria tonzigii Lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
*Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
SOLANACEAE
*Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
Daphne petraea Leybold
*Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
*Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay
*Laserpitium longiradium Boiss.
*Naufraga balearica Constans & Cannon
*Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
*Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
*Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas
Piante inferiori
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
*Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Mull.) Crum. (Bryoerythrophyllum 
machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenas (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
*Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Mull.) K. Mull. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
SPECIE PER LA MACARONESIA
PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
MARSILEACEAE
*Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
*Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
*Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE
*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC
*Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
*Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE
Beta patula Ait.
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
*Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
*Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
*Atracrylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
*Lactuca watsoniana Trel.
*Onopordum nogalesii Svent.
*Onorpordum carduelinum Bolle
*Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE
*Convolvulus caput-medusae Lowe
*Convolvulus lopez-socasii Svent.
*Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE
*Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
*Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE
*Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
GLOBULARIACEAE
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
*Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE
*Sideritis cystosiphon Svent.
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
LEGUMINOSAE
*Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowc
*Dorycnium spectabile Webb & Berthel
*Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
LILIACEAE
*Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE
*Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla Lowe
PITTOSPORACEAE
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii Lawalree
PLUMBAGINACEAE
*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
*Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
*Euphrasia azorica H. C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
*Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SOLANACEAE
*Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe
Piante inferiori
BRYOPHYTA
*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
*Thamnobryum fernandesii Sergio (o)".
 
- La Direttiva Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 79/409/CEE del 2 
aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è 
pubblicata nella G.U.C.E. n.103 del 25 aprile 1979. 
- Il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 recante “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.248 del 23 ottobre 
1997.
Note all’art. 14, commi 2 e 3:
- Il testo dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 
(si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:
"Art. 30. (Norma transitoria del P.R.G.).
     1. In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., 
parte operativa, è approvato contestualmente al P.R.G., parte 
strutturale. In tal caso il P.R.G., parte operativa, può essere 
redatto con modalità e contenuti diversi da quelli indicati agli 
articoli 3 e 4, purché corrispondenti alla legge 17 agosto 1942, n. 
1150. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà, entro il termine 
perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, 
di cui sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità 
previsti dalla presente legge.
     2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati 
dai Comuni prima della approvazione del P.T.C.P., si applicano le 
norme di leggi sta tali e regionali vigenti alla data di adozione.
     3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti 
urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, 
anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, 
purché non comportino la riduzione complessiva degli standards e 
limitatamente ai seguenti casi:
     a) varianti relative alla viabilità;
     b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e 
quelle per apporre vincoli espropriativi;
     c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;
     d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni 
di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità 
edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio e 
che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di 
superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione 
per superfici superiori a mq. 3.000;
     e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici 
e paesaggistici.
     4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono 
adottati con deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla 
segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.
     5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico 
mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale delle Regione (B.U.R.) e l'inserimento nel 
Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con 
l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel B.U.R. e nell'Albo 
pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo 
stampa, ed emittenti radio televisive.
     6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la 
scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni od 
opposizioni.
     7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche 
alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.
     8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle 
osservazioni e opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonché la 
relativa documentazione, sono inviati alla Provincia entro e non oltre 
il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività 
dell'atto deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni.
     9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi 
sessanta giorni, su apposita istruttoria degli uffici, può formulare 
osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che 
contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di 
settore o attuativi regionali e provinciali.
     10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 
formula eventuali prescrizioni vincolanti sulle previsioni della 
variante o del piano attuativo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, 
n. 1497, nonché per assicurare il rispetto alle vigenti leggi 
nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali.
     11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il 
termine di cui al comma 10, con de liberazione del Consiglio comunale, 
con la quale vengono valutate le eventuali osservazioni formulate 
dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere 
vincolante.
     12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni 
non comporta la ripubblicazione della variante o del piano attuativo 
ai fini di ulteriori osservazioni.
     13. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 
64, nonché quello ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, 
preliminarmente all'approvazione della variante o del piano attuativo, 
dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto della 
relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. 
La verifica igienico-sanitaria è effettuata con le modalità di cui 
all'art. 8.
     14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, 
nonché dal presente articolo, fino alla approvazione del P.T.C.P., 
sono espletate dalla Giunta regionale".
- La legge regionale 27 dicembre 1983, n.52 recante “Approvazione del 
Piano urbanistico territoriale”, è  pubblicata nel suppl. speciale al 
B.U.R. n.83 del 28 dicembre 1983. 
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 
recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree 
naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e 
alla legge 8 giugno 1990, n. 142” (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. 
n. 13 del 15 marzo 1995), è il seguente:
"Art. 23. (Riclassificazione di ambiti naturali).
     1. Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale 
alla Tavola III del Piano urbanistico territoriale regionale, non 
istituiti come Aree naturali protette di interesse nazionale, ovvero 
di interesse regionale o locale ai sensi della presente legge, sono 
sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 delle Norme di attuazione 
del Piano urbanistico territoriale regionale, quali aree di 
particolare interesse naturalistico e ambientale".
- Il testo dell’art. 31, lett. a), b) c) e d) (recte Il testo 
dell’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d)) della legge 5 agosto 
1978, n.457 recante “Norme per l'edilizia residenziale” (pubblicata 
nella G.U. n.231 del 19 agosto 1978), è il seguente:
"Art. 31. Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così 
definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le 
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli 
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dalle esigenze 
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti;
omissis".
- La legge regionale 2 settembre 1974, n.53 recante “Prime norme di 
politica urbanistica” (pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 5 settembre 
1974), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 18 novembre 
1987, n. 49 (si vedano le note all’art.12 commi 2 lett. c), 3 lett. 
a), e 4 lett. b)), 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 
4, comma 3) e 15 aprile 1999, n. 9 (in B.U.R. n.22 del 21 aprile 
1999). Il testo vigente dell’art. 8 della stessa legge regionale, così 
come ulteriormente modificato dall’art.66 della presente legge, è il 
seguente:
"Art. 8. Tutela del territorio agricolo.
1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio 
agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli 
svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, 
per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti 
storici e culturali.
     2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti 
urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto 
dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 
dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui 
alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 
dicembre 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati 
ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 
6,50.
     3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate 
a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, 
subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, 
redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze 
abitative e produttive dell'impresa agricola.
     4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre 
che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con 
densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la 
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità 
fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano 
tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano 
aziendale, redatto da un tecnico abilitato comprovante le reali 
esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di 
un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.
     5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli 
interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un 
vincolo di asservimento dei terreni interessati.
     6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione 
e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della 
entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono 
ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lett. a), b), c) e d) della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento 
massimo di mc. 300, purchè il volume totale del fabbricato 
ristrutturato, comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiori a 
mc. 1.400. L’ampliamento non è concesso per gli edifici di cui 
all’art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio 
qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per 
gli edifici di cui all’art. 6, sono consentiti solo gli interventi di 
cui all’art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di 
cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del 
Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio costituenti 
beni culturali ai sensi dell'articolo 6. l'adempimento di cui al 
presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in 
vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta 
regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla 
individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto 
previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento 
l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal 
sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere 
della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in 
materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati 
dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in 
beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 
11 agosto 1983, n. 34.
     9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui 
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) 
per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e 
favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con 
cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici 
o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché 
ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e 
limitatamente ad una volumetria di mc. 600.
     10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e 
trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono 
ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive 
della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a 
studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse 
toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a 
Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.
     11. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su 
quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non 
prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi.
     12. Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui 
all'articolo 9 delle Norme di attuazione del P.U.T., approvato con 
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, è vietata la escavazione di 
inerti fino all'approvazione dell'apposito piano di settore 
regionale".
Note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8:
- Il testo dell’art. 146, comma 2, del decreto legge (recte decreto 
legislativo) 29 ottobre 1999, n.490 recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 
norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352” (pubblicato 
nel S.O. alla G.U. n.302 del 27 dicembre 1999), è il seguente:
"Art. 146. Beni tutelati per legge.
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in 
ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori 
elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare 
per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena 
appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi 
civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che 
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di 
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da 
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali 
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma 
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati 
alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti 
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e 
reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con 
provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, 
può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati 
all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144".
- Per il testo dell’art. 31, primo comma, lett. a), b) c) e d), della 
legge 5 agosto 1978, n.457 , si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 
3.
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, 
n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3.
- La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 recante “Norme per la 
disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali 
provenienti da demolizioni”, è pubblicata nel S.O. n.3 al B.U.R. n.2 
del 12 gennaio 2000.
Nota all’art. 16, comma  7, lett. d):
- Per il testo dell’art. 5, comma 1, lett. h), i) ed l), della legge 
regionale 16 dicembre 1997, n.46 , si vedano le note all’art. 12, 
commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b).
Note all’art. 17, comma  1:
- Per la legge regionale 3 marzo 1995, n.9, si vedano le note all’art. 
14, commi 2 e 3.
- Il D.P.G.R. 10 febbraio 1998, n.61 recante “Approvazione del piano 
regionale delle aree naturali protette — art.5 della legge regionale 3 
marzo 1995, n.9”, è pubblicato nel S.O. al B.U.R. n.13 del 18 febbraio 
1998.
Note all’art. 20, commi  1, 2 e 5:
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, 
n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3.
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note 
all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8.
- Per la legge regionale 27 dicembre 1983, n.52, per il testo 
dell’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 
1978, n.457, e per il testo dell’art. 8, commi settimo e nono, della 
legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, 
commi 2 e 3.
Note all’art. 22, comma  6:
- La legge regionale 9 aprile 1998, n.11 recante “Norme in materia di 
impatto ambientale”, è pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.26 del 22 
aprile 1998.
- Per il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, si vedano le note all’art. 
13, commi 1, lett. a) e b), e 4.
- La legge 10 maggio 1976, n.319 recante “Norme per la tutela delle 
acque dall’inquinamento”, è pubblicata nella G.U. n.141 del 29 maggio 
1976.
Nota all’art. 24, comma  1:
- Il testo degli artt. 13 e 46 legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 
(si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:
"Art. 13. (Assistenza per la formazione del P.R.G.).
     1. La Giunta regionale e le Province, per favorire la formazione 
e l'attuazione del P.R.G., coadiuvano i Comuni interessati, fornendo 
gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale 
consulenza tecnica. A tal fine la Giunta regionale organizza corsi di 
aggiornamento professionale con il supporto dell'Università degli 
studi, degli organismi professionali e delle strutture di interesse 
collettivo operanti in materia urbanistica e fornisce, qualora 
richiesto dall'Ente interessato, personale per il gruppo 
multidisciplinare di progettazione del P.R.G., previsto all'articolo 
1, comma 3.
Art. 46. (Iniziative a favore dei Comuni).
     1. La Giunta regionale, mediante ausili tecnico conoscitivi e 
finanziari, promuove iniziative volte a realizzare intese tra Comuni 
per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale.
     2. La Giunta regionale con le stesse modalità di cui al comma 1, 
anche in attuazione dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
promuove e sostiene la formazione di uffici e servizi tra Enti 
locali".
Nota all’art. 26, comma  3:
- Il testo dell’art. 5, comma 3, lett. h), della legge regionale 10 
aprile 1995, n.28 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il 
seguente:
"Art. 5. (Contenuti). omissis
     3. Il P.U.T.: omissis
     h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi 
insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici; 
omissis".
Note all’art. 27, comma  2, lett. f) ed h):
- Per il testo dell’art. 5, comma 1, lett. h), i) ed l), della legge 
regionale 16 dicembre 1997, n.46 , si vedano le note all’art. 12, 
commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b).
- Il testo dell’art. 16, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 
1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:
"Art. 16. (Ambito di applicazione e modalità di elaborazione). omissis
     3. Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni 
e delle Province, individua tipologie e tecniche costruttive 
innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, 
un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle 
aree dismesse".
Note all’art. 28, comma  2:
- Per il testo dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, 
n.31, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3.
- Per la legge 23 dicembre 1996, n.662, si veda la nota all’art. 7, 
comma 3.
- Il testo dell’art. 25, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel 
S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile 1998), è il seguente:
"Art. 25. Procedimento. omissis
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi 
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira 
ai seguenti princìpi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura 
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle 
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per 
l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del 
progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il 
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in 
conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione 
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e 
purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di 
falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di 
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o 
integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di 
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui 
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni 
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 
127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il 
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in 
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla 
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce 
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il 
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e 
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle 
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non 
collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o 
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità 
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il 
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie 
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità 
previste dalla legge. omissis".
- Il testo dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 
recante “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti 
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la 
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per 
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la 
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a 
norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59” 
(pubblicato nella G.U. n.301 del 28 dicembre 1998), è il seguente:
"Art. 5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. 
omissis
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione 
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di 
variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e 
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 
agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta 
giorni il consiglio comunale".
Note all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4:
- La legge 29 giugno 1939, n.1497 recante “Protezione delle bellezze 
naturali”, è pubblicata nella G.U. n.241 del 14 ottobre 1939.
- La legge 8 agosto 1985, n.431 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante 
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616”, è pubblicata nella G.U. n.197 del 22 agosto 1985.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 recante “Limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali eproduttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 
esistenti, ai sensi dell’art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765”, è 
pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968. Per completezza di 
informazione, si riporta il testo dell’art. 2 del medesimo decreto 
ministeriale: 
"Art. 2. Zone territoriali omogenee.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone 
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore 
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle 
quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, 
che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente 
non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente 
lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti 
industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle 
in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il 
frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare 
come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 
interesse generale".
- Il testo dell’art. 39, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 
1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:
"Art. 39. (Delega di funzioni amministrative ai Comuni). omissis
     2. Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui al presente 
articolo sono adottati e rilasciati dal Sindaco, sentita la 
Commissione edilizia comunale, obbligatoriamente integrata da due 
esperti in materia di beni ambientali, quali membro effettivo e 
supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco 
regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di 
cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34. I provvedimenti 
autorizzatori del Sindaco, ove difformi dal parere della Commissione 
edilizia comunale, sono congruamente motivati. omissis".
Note all’art. 30, commi 4, 5 e 6:
- Il testo degli artt. 2 e 9, comma 2, della legge regionale 21 
ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il 
seguente:
"Art. 2. (Parte strutturale del P.R.G.).
     1. La parte strutturale del P.R.G. definisce le strategie per il 
governo dell'intero territorio comunale.
     2. In particolare la parte strutturale del P.R.G.:
     a) individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli 
insediamenti residenziali, quelli per le attività turistiche, 
produttive, estrattive, commerciali ed agricole, i parchi urbani e 
territoriali, nonché la rete delle infrastrutture per i servizi e la 
mobilità, sulla base di valutazioni critiche delle condizioni 
esistenti, mediante la individuazione fondiaria di macro aree 
comprendenti una o più destinazioni di zona. Nel caso di previsioni di 
più destinazioni deve esserne valutata la reciproca compatibilità;
     b) delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al 
mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
     c) definisce per ogni ambito i requisiti quantitativi e 
qualitativi ed i relativi parametri, quali gli standards urbanistici, 
i limiti massimi della densità edilizia, della popolazione insediabile 
e delle superfici commerciali e produttive e le altezze ammissibili
     d) definisce l'uso dei beni ambientali e paesistici, comprensivi 
anche di quelli vincolati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e delle 
risorse naturali, ivi comprese le aree agricole e forestali ed i 
principali elementi costitutivi del paesaggio;
     e) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione dei 
centri storici;
     f) determina i parametri ecologici di ogni ambito urbano in 
ordine almeno alla superficie minima non pavimentabile;
     g) individua le aree dove gli interventi edilizi possono essere 
eseguiti direttamente previa stipula di convenzione o atto d'obbligo, 
in ragione delle opere di urbanizzazione già esistenti o da 
completare;
     h) definisce i limiti di compatibilità e di sviluppo del 
territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche 
geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche, ne disciplina lo 
sviluppo in funzione dell'eventuale rischio sismico, individua le aree 
per le quali sono necessari ulteriori studi ed indagini di carattere 
particolareggiato, ai fini di ridurre il rischio ambientale;
     i) valuta ed analizza le azioni di trasformazione previste in 
base ad un bilancio degli effetti sulle risorse essenziali del 
territorio, verificandone la compatibilità igienico-sanitaria;
     l) fissa gli indirizzi per la formazione della parte operativa e 
definisce i criteri per la elaborazione di piani e programmi di 
settore, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela 
delle risorse territoriali;
     m) delimita le aree destinate ad impianti produttivi a rischio di 
incidente rilevante, nel rispetto dei criteri stabiliti nel P.U.T. e 
nel P.T.C.P.
Art.  9. (Conferenza istituzionale). omissis
2. Il Presidente della Provincia, entro e non oltre il termine 
perentorio dei successivi quarantacinque giorni e previa istruttoria 
tecnica dei propri Uffici, convoca una Conferenza istituzionale con il 
Comune, per verificare e valutare esplicitamente i contenuti del 
P.R.G. sotto il profilo della sua conformità con la pianificazione e 
programmazione regionale e della compatibilità con le previsioni della 
pianificazione provinciale. La Regione è invitata alla Conferenza 
istituzionale. omissis".
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, si vedano le note 
all’art. 29, commi 1, lett.c), e 4.
Nota all’art. 32, comma  3:
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46, 
si veda la nota all’art. 10, comma 3), è il seguente:
"Art. 3. (Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di 
interesse regionale).
     1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la 
accessibilità degli insediamenti, la Regione, nell'ambito delle 
competenze attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive 
modificazioni ed integrazioni, individua la rete stradale di interesse 
regionale secondo la seguente classificazione 
urbanistico-territoriale:
     a) viabilità di livello autostradale;
     b) viabilità primaria;
     c) viabilità secondaria.
     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, provvede alla classificazione di cui al 
precedente comma 1.
     3. La Giunta regionale aggiorna la classificazione di cui al 
comma 1 in conseguenza all'approvazione del Piano urbanistico 
territoriale e ogni qualvolta sia necessario per il cambiamento delle 
caratteristiche della rete.
     4. La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico- 
territoriale della rete, definisce le caratteristiche 
tecnico-funzionali necessarie delle singole tipologie di strade e di 
conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della rete esistente".
Note all’art. 34, comma 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante “Nuovo codice 
della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.114 del 18 maggio 
1992), è stato modificato ed integrato con decreto legge 30 agosto 
1993, n. 331 (in G.U. n.203 del 30 agosto 1993) convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. n. 255 
del 29 ottobre 1993 ), con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 
360 (in S.O. alla G.U. n.217 del 15 settembre 1993), con legge 4 
gennaio 1994, n. 11 (in G.U. n.6 del 10 gennaio 1994), con D.P.R. 19 
aprile 1994, n. 575 (in G.U. n.240 del 13 ottobre 1994), con decreto 
legge 1° aprile 1995, n. 98 (in G.U. n.77 del 1° aprile 1995) 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 
204 (in G.U. n.124 del 30 maggio 1995), con decreto legge 28 giugno 
1995, n. 251 (in G.U. n.150 del 29 giugno 1995) convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (in G.U. n.197 
del 24 agosto 1995), con decreto legge 2 gennaio 1997, n. 1 (in G.U. 
n.3 del 4 gennaio 1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 1997, n. 38 (in G.U. n.54 del 6 marzo 1997), con decreto 
legistativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in S.O. alla G.U. n.38 del 15 
febbraio 1997), con legge 7 marzo 1997, n. 48 (in G.U. n.56 dell’8 
marzo 1997), con legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. alla G.U. 
n.302 del 30 dicembre 1997), con legge 23 dicembre 1997, n. 454 (in 
G.U. n.303 del 31 dicembre 1997), con legge 19 ottobre 1998, n. 366 
(in G.U. n.248 del 23 ottobre 1998), con legge 7 dicembre 1999, n. 472 
(in S.O. alla G.U. n.294 del 16 dicembre 1999) e con decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (in S.O. alla G.U. n.306 del 31 
dicembre 1999).
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (pubblicato 
nel S.O. alla G.U. n.303 del 28 dicembre 1992), è stato modificato ed 
integrato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (in G.U. n.115 del 19 
maggio 1993), con decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 (in G.U. n.77 
del 1° aprile 1995) convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. n.124 del 30 maggio 1995), con 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (in S.O. alla G.U. n.284 del 4 
dicembre 1996), con decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (in 
G.U. n.287 del 10 dicembre 1997), con legge 23 dicembre 1997, n. 454 
(in G.U. n.303 del 31 dicembre 1997), con D.P.R. 4 novembre 1997, n. 
479 (in G.U. n.11 del 15 gennaio 1998), con D.P.R. 4 settembre 1998, 
n. 355 (in G.U. n.240 del 14 ottobre 1998) e con legge 7 dicembre 
1999, n. 472 (in S.O. alla G.U. n.294 del 16 dicembre 1999).
Nota all’art. 35, comma 3:
- Il testo dell’art. 60 del D.P.R. dell’11 luglio 1980, n.753 recante 
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” 
(pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 314 del 15 novembre 1980), è il 
seguente:
"Art. 60.
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la 
natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, 
possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle 
F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della 
M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze 
prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste 
riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende 
interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine 
perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali 
osservazioni.
Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le 
riduzioni richieste".
Note all’art. 37, comma unico:
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale 2 giugno 1992, n.9 
recante “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Umbria” (pubblicata 
nel B.U.R. n. 24 del 10 giugno 1992), è il seguente:
"Art. 3. Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e 
complementare.
     1. Nell'ambito della viabilità minore sono considerate di 
interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria 
dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il 
tratto umbro:
     a) dorsale appenninica;
     b) via Flaminia antica;
     c) via Orvietana;
     d) via delle Acque (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).
     2. Sono considerati di interesse regionale:
     a) gli itinerari escursionistici previsti dal programma integrato 
mediterraneo (PIM) Umbria;
     b) gli itinerari escursionistici interni alle aree a parco.
     3. La rete primaria di cui al comma 1 costituisce riferimento e 
matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare 
intesa quale insieme dei sentieri, della viabilità minore in genere e 
degli itinerari di interesse locale.
     4. Il catasto previsto all'art. 13 definisce la rete della 
viabilità, le cui opere possono essere dichiarate di interesse 
pubblico dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni e ai 
valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del 
territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa 
pertinenti e correlate".
- Il testo dell’art. 1, comma unico, lett. g), della legge regionale 
16 dicembre 1997, n.46 (si veda la nota all’art. 10, comma 3), è il 
seguente:
"Art. 1. (Finalità).
     1. La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 
8 giugno 1990, n. 142, al fine di migliorare la mobilità di persone e 
merci, coordina e disciplina azioni mirate a: omissis
     g) favorire la fruizione turistica e culturale del territorio 
regionale attraverso la riqualificazione e valorizzazione della 
viabilità storica e della viabilità minore come definite dalla legge 
regionale 2 giugno 1992, n. 9".
Nota all’art. 38, comma 4:
- Il testo degli artt. 6, comma 1, e 11, della legge regionale 10 
aprile 1995, n.28  (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il 
seguente:
"Art. 6. (Elementi).
     1. Il P.U.T. è costituito da:
     a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi 
perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; 
definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro 
accordo con il Piano regionale di sviluppo;
     b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale 
previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per 
assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel 
rapporto 1:100.000;
     c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni 
previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali;
     d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, 
nonché le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci.
Art. 11. (Attuazione del P.U.T.). 
     1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini 
di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di 
piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie 
per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, 
strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa 
valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di 
variante dei piani provinciali e comunali.
     2. Il piano-programma di area ha valore di piano 
particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è 
formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle 
Province e dei Comuni.
     3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi 
presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da 
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa 
locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare 
alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di 
deposito.
     4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli 
Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di 
giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e 
chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine 
controdeduzioni.
     5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci 
giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo 
regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 
1994, n. 20.
     6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della 
Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale 
decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, 
apportando le eventuali modifiche".
Note all’art. 39, commi 2 e 5:
- Per la legge regionale 27 dicembre 1983, n.52, si vedano le note 
all’art. 14, commi 2 e 3.
- Per il testo degli artt. 6, comma unico, e  11 della legge regionale 
10 aprile 1995, n.28, si veda la nota all’art. 38, comma 4.
Nota all’art. 43, comma 1, lett. c):
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, si vedano le note 
all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8.
Nota all’art. 44, comma unico:
- Il testo dell’art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n.490 (si vedano le note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8), è il 
seguente:
"Articolo 151. Alterazione dello stato dei luoghi.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni 
ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 
o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non 
possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino 
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni 
indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i 
progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al 
fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio 
di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni 
rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo 
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni 
caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale 
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa 
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi 
trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere 
l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, 
corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e 
da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente 
soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione".
Note all’art. 46, comma 2:
- Per il testo dell’art. 2, comma 2, lett. h), legge regionale 21 
ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 30, commi 4, 5 e 6.
- Per la legge 18 maggio 1989, n.183, si vedano le note all’art. 12, 
commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b).
- La legge 3 agosto 1998, n.267 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti 
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone 
colpite da disastri franosi nella regione Campania ”, è pubblicata 
nella G.U. n.183 del 7 agosto 1998.
Nota all’art. 47, comma 1:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 recante “Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.124 del 29 maggio 1999.
Note all’art. 48, commi 4 e 5, lett. a):
- Il testo dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 
1997, n.46, si veda la nota all’art. 10, comma 3), è il seguente:
"Art. 13. (Requisiti e standard di qualità per gli itinerari 
ciclabili). omissis
     3. Nella individuazione dei siti destinati a itinerari ciclabili 
sono preferiti i tratti stradali e le sedi ferroviarie dismessi e le 
aree adiacenti gli argini dei laghi, dei fiumi e dei torrenti. Lungo 
gli itinerari sono individuate inoltre adeguate aree destinate al 
parcheggio delle biciclette. omissis"
- Per il testo dell’art.31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della 
legge 5 agosto 1978, n.457, e per il testo dell’art.8, commi settimo e 
nono, della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note 
all’art. 14, commi 2 e 3.
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n.2, si vedano le note 
all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8.
Note all’art. 50, commi 1 e 2:
- Il testo dell’art.94, comma 2, punto a) (recte lett. a)) del decreto 
legge (recte decreto legislativo) 31 marzo 1998, n.112 (si vedano le 
note all’art. 28, comma 2), è il seguente:
"Art. 94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. omissis
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non 
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 
1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali 
e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e 
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; omissis".
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968 (recte decreto 
ministeriale 2 aprile 1968,  n.1444), si vedano le note all’art. 29, 
commi 1, lett. c), e 4.
Note all’art. 51, commi 1 e 3, lett. d):
- Il testo dell’art.20 della legge regionale 12 agosto 1998, n.30 
recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi 
sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” 
(pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.51 del 18 agosto 1998), è il 
seguente:
"Art. 20. Prevenzione nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed 
interventi sperimentali.
     1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e 
prevenzione in materia di protezione civile, di difesa dal rischio 
sismico ed idrogeologico, la Regione promuove e sviluppa attività 
conoscitive di base, realizza a scala opportuna il rilevamento 
geologico e geotematico del suolo e del sottosuolo regionale, nonché 
carte di pericolosità e di rischio, avvalendosi anche delle 
collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto legge n. 
6/98.
     2. I risultati delle attività di cui al comma 1, sono utilizzati 
attraverso il S.I.TER. per l'elaborazione di strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica.
     3. Per le finalità di cui al comma 1, sono resi pubblici i dati 
tecnici raccolti, anche di natura geologica, contenenti i risultati 
delle indagini effettuate ed utilizzate per la redazione di progetti 
di opere pubbliche e private, depositati presso i rispettivi archivi, 
anche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
     4. Ai fini della redazione dei programmi di previsione e 
prevenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce modalità 
per l'acquisizione, ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, degli 
esiti delle prove esplorative nel suolo e nel sottosuolo effettuate a 
profondità superiori a tre metri.
     5. Le risorse destinate ai programmi di cui agli articoli 3 e 12, 
fino al cinque per cento, sono utilizzate dalla Giunta regionale per 
promuovere interventi di carattere sperimentale in materia 
antisismica.
     6. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento 
di indagini di microzonazione sismica, anche in funzione della 
pianificazione urbanistica generale e attuativa.
     7. La Regione in collaborazione con il Centro regionale di 
protezione civile di Foligno di cui all'art. 3, comma 6, promuove la 
costituzione di centri periferici denominati Centri operativi misti e 
ne definisce la dotazione minima di servizi ed attrezzature. La 
localizzazione dei centri periferici è definita d'intesa con la 
Prefettura e la Provincia competente, sentiti i Comuni interessati, 
sulla base della valutazione dei rischi presenti nel territorio.
     8. La realizzazione dei Centri periferici di protezione civile è 
affidata al Comune competente per territorio, previa stipula di un 
apposito accordo di programma tra le amministrazioni interessate 
promosso dal Sindaco".
- Il testo dell’art.108, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n.112 (si vedano le note all’art. 28, comma 2), come 
modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 (in G.U. n.281 del 30 
novembre 1999), è il seguente:
"Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle 
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti 
locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei 
rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata 
dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi 
anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di 
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno 
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi 
calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto 
stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) abrogato;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; 
omissis".
- La legge 24 febbraio 1992, n.225 recante “Istituzione del Servizio 
nazionale della protezione civile”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 
n.64 del 17 marzo 1992.
- Il testo dell’art. 2, lett. e), della legge 31 marzo 1998, n.61 
(recte Il testo dell’art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 30 
gennaio 1998, n.6) recante “Ulteriori interventi urgenti in favore 
delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone 
colpite da eventi calamitosi ” (pubblicato nella G.U. n.24 del 30 
gennaio 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 
marzo 1998, n.61 (in G.U. n.75 del 31 marzo 1998), è il seguente:
"Art. 2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma. 
omissis
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le 
regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui agli articoli 4 
e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto:
omissis
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti 
idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per 
centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di 
bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici 
danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché 
degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici 
servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche 
specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che 
si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza 
fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili 
o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere 
la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione 
civile nei comuni classificati sismici dalle regioni. Gli interventi 
sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono 
anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli 
impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche 
previsti dalla normativa vigente. omissis"
Note all’art. 53, comma 2, lett. a):
- Il testo dell’art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante 
“Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a 
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti 
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 
183” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.140 del 16 giugno 1988), è il 
seguente: 
"Art. 4.
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente 
dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano 
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre 
leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, 
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei 
valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i 
valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, 
nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali 
ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento 
dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o 
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei 
piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è 
necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base 
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee 
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In 
assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato 
il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, 
fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche 
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto 
a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi 
di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie 
di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione 
o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di 
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione 
dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da 
trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini 
indicati all'art. 3, comma 4, lettera d)".
- Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante “Criteri per la 
raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria”, è pubblicato nella 
G.U. n. 126 del 31 maggio 1991.
Nota all’art. 54, comma 2:
- La legge 26 ottobre 1995, n.447 recante “Legge quadro 
sull'inquinamento acustico”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.254 del 
30 ottobre 1995.
Nota all’art. 56, comma 5:
- Il testo dell’art. 20, comma 1, lett. d), della legge regionale 21 
ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il 
seguente:
"Art. 20. (Elementi del Piano attuativo).
     1. Il Piano attuativo è costituito da: omissis 
     d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi 
all'attuazione del piano attuativo, come previsto dall'articolo 8 
della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche in riferimento alla 
previsione di massima dei costi delle opere occorrenti per le 
sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e di 
quelle per l'acquisizione delle aree; omissis"
Nota all’art. 59, comma 1:
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, si vedano le note 
all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4.
Nota all’art. 60, comma 4:
- La legge 29 settembre 1964, n.847 recante “Autorizzazione ai Comuni 
e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai 
sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167”, è pubblicata nella G.U. n.248 
dell’8 ottobre 1964.
Note all’art. 61, commi 5 e 7:
- Il testo dell’art.2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n.122 
recante “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per 
le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune 
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, 
n. 393” (pubblicata nella G.U. n.80 del 6 aprile 1989), è il seguente:
"Art. 2. omissis 
2. L’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150, è 
sostituito dal seguente: 
“Art.41-sexies. — 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di 
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi 
spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per 
ogni dieci metri cubi di costruzione. omissis"
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 
(si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:
"Art. 26. (Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali).
     1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli 
insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 
1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda 
di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento 
per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di 
calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per 
insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a 
mq. 4500.
     2. La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a 
parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per 
cento e non superiore all'80 per cento in relazione alla ubicazione e 
alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui 
superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque 
prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al 
comma 2 dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di un posto 
auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo 
settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non 
alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, 
per gli esercizi del solo settore non alimentare.
     3. Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche 
commercio al dettaglio, sono equiparate alle attività di commercio al 
dettaglio ai fini della dotazione degli standards di cui al presente 
articolo.
     4. Ai fini dell'applicazione degli standards di cui ai commi 1, 2 
e 3 sono computabili, oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso 
pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo.
     5. I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in 
relazione alla ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A 
di cui al D.M. 2 aprile 1968, quota parte delle aree per standards, 
previste dal presente articolo, siano sostituite da adeguati servizi 
ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.
     6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, 
relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici 
individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale 
o parziale, dagli standards di cui al comma 1".
Nota all’art. 62, comma unico:
- Il testo dell’art. 48, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 
1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente:
"Art. 48. (Norma finale). omissis
     2. Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.C.P. i 
Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme 
della presente legge. omissis".
Note all’art. 64, commi 1 e 3:
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, si vedano le note 
all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4.
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note 
all’art. 4, comma 3. 
Note all’art. 65, comma 1:
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note 
all’art. 4, comma 3. 
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, 
n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3.
Nota all’art. 66, comma unico, alinea:
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, 
n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3.
Note all’art. 66, comma unico, parte novellistica:
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note 
all’art. 4, comma 3. 
- Per il testo dell’art.31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della 
legge 5 agosto 1978, n.457, e per il testo dell’art.8, commi settimo e 
nono, della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note 
all’art. 14, commi 2 e 3.
Nota all’art. 67, comma unico, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n.9 
(si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3), così come integrato 
dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5. (Piano regionale delle Aree naturali protette).
     1. La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano 
urbanistico territoriale, predispone il piano regionale delle Aree 
naturali protette che costituisce il documento di indirizzo di cui al 
comma 4 del precedente articolo. Per la predisposizione del piano 
medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle Comunanze agrarie, 
aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza 
regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonche’ 
di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali.
     2. Il piano individua in particolare:
     a) gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da 
destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, 
alla individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione 
degli effetti dell'istituzione degli ambiti di protezione sul 
territorio;
     b) i criteri relativi alla individuazione o costituzione del 
soggetto gestore di ogni singola area protetta, in base alle 
specifiche esigenze di aggregazione territoriale, e conseguentemente 
del soggetto cui compete la redazione del piano di conservazione e 
sviluppo, articolato nel piano del parco e relativo regolamento e nel 
piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività 
compatibili;
     c) i criteri di indirizzo per la formazione del piano, di cui 
alla precedente lettera b), per le modalità di gestione delle aree 
protette e per la disciplina regolamentare delle attività consentite.
     3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con 
la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, 
è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori 
ove realizzare Aree naturali protette.
     4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree 
naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni 
provinciali, sentiti i Comuni e le Comunità montane competenti, hanno 
deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse 
provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con 
richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel piano 
stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di 
interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale 
in base a valutazione di merito della proposta pervenuta.
     5. Il piano regionale è suscettibile di revisione annuale per 
consentire il suo adeguamento alla istituzione delle Aree naturali 
protette di interesse regionale e locale e per recepire le proposte di 
modifica e di integrazione, ivi comprese quelle conseguenti alla 
istituzione di aree protette nazionali o interregionali incidenti sul 
territorio dell'Umbria.
     6. Fino alla istituzione con legge regionale di cui all'art. 7, 
delle Aree naturali protette previste dal piano regionale, all'interno 
delle aree stesse sono consentiti solo gli interventi che non alterino 
l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, o quelli ricompresi in 
piani pubblici di settore o di aree di valenza regionale, purché gli 
stessi interventi vengano autorizzati ai sensi della legge 29 giugno 
1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni".
Nota all’art. 68, alinea:
- Il testo vigente degli artt. 12 e 16 della legge regionale 10 aprile 
1995, n.28 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), così come 
modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 12. (Piano territoriale di coordinamento).
     1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) 
è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della 
Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione 
economica provinciale e per la pianificazione di settore.
     2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della 
legge 8 agosto 1985, n. 431 negli ambiti a tal fine individuati.
2 bis. Il PTCP ha anche valore ed effetto di piano di tutela nei 
settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, 
delle acque e della difesa del suolo, nonché della tutela delle 
bellezze naturali. La definizione delle relative disposizioni dovrà 
avvenire nella forma di intese fra la Provincia e le amministrazioni, 
anche statali, competenti.
     3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di 
coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina 
l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi 
sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica 
di compatibilità ambientale della pianificazione comunale.
Art. 16. (Adozione ed approvazione).
     1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla 
approvazione del P. U. T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed 
alle Comunità montane competenti per territorio.
     2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta 
provinciale e presso i Comuni della provincia per 30 giorni 
consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. 
L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito 
avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse 
locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.
     3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione 
ed inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni.
     4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria 
della Provincia.
     5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può 
prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.
     6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o 
respinte le eventuali osservazioni.
7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla 
Regione. Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi 
novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito 
il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca 
una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. Il 
CCRT rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della 
Giunta regionale, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.
     8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle 
Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di 
cui al comma 7, dai propri uffici.
     9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente 
la conformità delle previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni 
del P.U.T.
     10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito 
verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti 
partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La 
deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti 
della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni 
finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.
     11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro 
quindici giorni dalla convocazione.
     12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della 
deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui 
al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.C.P. in 
conformità ad essa.
     13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria".
Nota all’art. 68, comma 2, parte novellistica:
- La legge regionale 26 luglio 1994, n.20 recante “Istituzione del 
Comitato consultivo regionale per il territorio”, è pubblicata nel 
B.U.R. n.33 del 3 agosto 1994. 
Nota all’art. 69, comma unico, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 16 della legge regionale 16 dicembre 
1997, n.46 (si veda la nota all’art. 10, comma 3), così come integrato 
dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 16. (Tipologie di intervento).
     1. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province 
e dei Comuni contenuti nei programmi di cui all'articolo 10 che, volti 
ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le 
componenti di traffico, assicurino:
     a) l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione 
degli attraversamenti a raso;
     b) la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata 
sinistrosità;
     c) la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale;
     d) l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee 
ferroviarie;
     e) la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale;
     f) la realizzazione di opere di risanamento conservativo della 
viabilità nei centri storici;
     g) la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla 
riduzione nonché alla limitazione degli accessi diretti sulle strade 
di tipo a), b), d) dell'articolo 5 comma 1;
     h) gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete 
di trasporto pubblico;
     i) la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con 
limitate capacità motorie;
     l) il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;
     m) la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali 
urbani ed extraurbani;
     n) l'organizzazione della intermodalità ferro-gomma;
     o) la realizzazione di nodi di interscambio;
     p) la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi 
finalizzati alla riduzione ovvero alla eliminazione della sosta lungo 
le strade;
     q) la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, 
orientamento e controllo del traffico in un quadro interattivo del 
sistema;
     r) la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e 
sussidiaria, quali scale mobili, ascensori, funicolari, nonché altre 
tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle congestioni da 
traffico veicolare.
     2. La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove 
strade provinciali e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 
17, comma 3.
     3. La Regione concede contributi per la realizzazione e per 
l'adeguamento di strade provinciali e comunali contenute nella 
classificazione di cui all'articolo 3.
4. La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge 
regionale 2 giugno 1992, n. 9, sulla viabilità minore e la 
sentieristica, con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa 
legge".
Nota all’art. 69, comma unico, parte novellistica:
- Il testo degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 2 giugno 1992, 
n. 9 (si vedano le note all’art. 37, comma unico), è il seguente:
"Art. 4. Progettazione della rete escursionistica di interesse 
interregionale e regionale.
     1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di 
interesse regionale provvede la Giunta regionale, attraverso gli 
uffici competenti, organizzati in una apposita commissione.
     2. La commissione di cui ai comma 1 opera in raccordo con le 
Province, le Comunità montane ed i Comuni interessati ai singoli 
progetti, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e del Club 
alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della 
collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore ambientale.
     3. Nella eventualità che il progetto interessi territori 
appartenenti ad altre Regioni, l'Assessore all'assetto del territorio 
promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 24 
luglio 1977, n. 616.
Art. 5. Realizzazione della rete escursionistica di interesse 
interregionale e regionale.
     1. Alla realizzazione della rete escursionistica di interesse 
interregionale e regionale provvedono le Province, le Comunità montane 
ed i Comuni con la collaborazione volontaria dei soggetti di cui al 
comma 2 dell'art. 4, nonché gli altri soggetti individuati come 
attuatori del progetto di massima di cui all'art. 4.
Art. 6. Progettazione e realizzazione della rete escursionistica 
complementare e della 
mobilità alternativa tradizionale.
     1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica 
complementare provvedono le Comunità montane, con la collaborazione 
volontaria del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo 
come riferimento la rete escursionistica di interesse regionale e 
tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:
     a) recupero e reinserimento ambientale della viabilità minore 
storica o di preminente interesse paesaggistico-culturale;
     b) viabilità minore di interesse naturalistico-ambientale idonea 
a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della 
natura e dei valori ambientali del territorio;
     c) viabilità minore o tratti declassati o dismessi della 
viabilità rotabile, idonei alla realizzazione di itinerari di 
collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di 
tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, 
cavalieri e ciclisti.
     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Comunità montane 
presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al 
Presidente della Giunta regionale.
     3. Il progetto di massima consiste in:
     a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile 
rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà 
rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima 
elencati al comma 1;
     b) relazioni di settore concernenti gli aspetti naturalistici, 
storico-artistici e paesaggistici;
     c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita 
agli itinerari individuati;
     d) preventivo di spesa.
     4. I Comuni non facenti parte di alcuna zona omogenea possono 
affidare alle Comunità montane limitrofe compiti e attività connessi 
con l'attuazione della presente legge.
     5. Le Comunità montane provvedono alla realizzazione degli 
interventi direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 1, in 
base ad apposita convenzione".
Note all’art. 70, comma unico:
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, 
n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3.
Note all’art. 66, comma unico, parte novellistica:
- Per la legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note 
all’art. 14, commi 2 e 3.
- La legge regionale 3 giugno 1975, n.40 recante Norme per la 
definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti 
urbanistici”, è pubblicata nel B.I.R. n.25 dell’11 giugno 1975.
- La legge regionale 11 luglio 1978, n.31 recante “Modalità di 
pagamento della quota di contributo di cui all’art.5 della legge 28 
gennaio 1977, n.10”, è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 19 luglio 1978.
- La legge regionale 26 maggio 1980, n.55 recante “Decentramento e 
gestione territorio”, è pubblicata nel B.U.R. n.34 del 28 maggio 1980.
- La legge regionale 12 agosto 1981, n.53 recante “Supporti 
tecnico-conoscitivi e contributi ai Consorzi urbanistici, di cui alla 
legge regionale 40/1975 e alle Comunità montane per studi e ricerche 
per la programmazione territoriale”, è pubblicata nel B.U.R. n.45 del 
19 agosto 1981.
- La legge regionale 14 maggio 1982, n.23 recante “Applicazione del 
vincolo dell’art.17 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, per la 
conservazione del suolo, ai sensi dell’art. 69, quarto comma del 
D.P.R. 616/77 a salvaguardia degli abitati di Todi e Orvieto”, è 
pubblicata nel B.U.R. n.28 del 19 maggio 1982.
- La legge regionale 18 agosto 1989, n.26 recante “Modificazioni ed 
integrazioni delle LL.RR. 3 giugno 1975, n.40: "Norme per la 
definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti 
urbanistici" e 8 giugno 1984, n.29 sullo snellimento delle procedure 
in materia urbanistica — e adeguamento della l.r. 27 dicembre 1983, 
n.52: "Approvazione del Piano urbanistico territoriale" - ai principi 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n.431”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al 
B.U.R. n.35 del 30 agosto 1989.
- La legge regionale 27 aprile 1990, n.31 recante “Disciplina 
transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali 
esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane”, è 
pubblicata nel B.U.R. n.19 del 2 maggio 1990.
- Per le leggi regionali 10 aprile 1995, n.28, 12 luglio 1996, n.16, e 
21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 4, comma 3.
Note all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5:
- Il testo degli artt. 3, comma 4, e 4, della legge regionale 3 marzo 
1995, n.9 (si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3), è il seguente:
"Art. 3. (Programma generale regionale). omissis
     4. Il Programma generale regionale costituisce allegato al Piano 
urbanistico territoriale ed al Piano regionale di sviluppo.
Art. 4. (Obiettivi specifici).
     1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali 
contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di 
quelli contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché delle 
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge 
regionale 17 maggio 1994, n. 14, detta norme in materia di Aree 
naturali protette regionali e locali e di governo del territorio.
     2. La Regione istituisce Aree naturali protette al fine di 
conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di 
assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, 
culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e 
valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.
     3. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di Aree 
protette interregionali, così come definite ai sensi del comma 2 
dell'art. 2 e del comma 4 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 
394 e collabora con lo Stato per la gestione e valorizzazione di Aree 
naturali protette nazionali, ricadenti nel suo territorio, così come 
disposto dall'art. 1 comma 5 della precitata legge.
     4. Nell'ambito del "Programma generale regionale di tutela e 
valorizzazione ambientale" è inserito un apposito Titolo, riferito al 
"Piano regionale delle Aree naturali protette", di cui al successivo 
art. 5, che costituisce il documento di indirizzo per l'istituzione 
degli ambiti del territorio dell'Umbria da destinare a protezione, ai 
sensi dell'art. 22, comma 1, punto a), della legge 6 dicembre 1991, n. 
394".
- Il testo degli artt. 6, 9 e 11, delle Norme di attuazione del PUT, 
approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n.52 (si vedano le 
note all’art.14, commi 2 e 3), è il seguente:
"Art. 6. Aree di particolare interesse naturalistico-ambientale.
Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui 
alla tavola III, i Comuni singoli o associati, entro un anno 
dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano 
urbanistico territoriale, debbono adottare varianti agli strumenti 
urbanistici generali, al fine di procedere alla definizione in termini 
fondiari delle zone da sottoporre a particolare tutela per le esigenze 
ambientali e naturalistiche, nonché alla definizione dei criteri e 
modalità di utilizzo e tutela, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.
     Fino all'approvazione delle varianti di cui al precedente comma, 
nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale sono 
consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente 
naturale esistente, purché autorizzati con le forme e le procedure di 
cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 9. Aree di particolare interesse agricolo.
Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione del 
Piano urbanistico territoriale i Comuni devono provvedere alla 
delimitazione in termini fondiari delle aree di particolare interesse 
agricolo di cui alla tav. II con l'adozione di varianti agli strumenti 
urbanistici vigenti.
     La delimitazione è effettuata su cartografia di scala non 
inferiore a 1:10.000.
     Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui al primo 
comma del presente articolo, e in quelle che verranno individuate con 
apposita deliberazione dai Comuni interessati o dalla Giunta 
regionale, gli interventi edificatori di tipo abitativo e produttivo 
sono consentiti soltanto a favore degli affittuari, coltivatori 
diretti o comunque degli imprenditori singoli o associati, che 
esercitino a titolo principale attività agricola ai sensi della legge 
9 maggio 1975, n. 153 o degli Enti pubblici, con riferimento alle 
attività aziendali di carattere agricolo.
     Gli interventi edificatori, a soli fini produttivi, sono altresì 
consentiti a soggetti singoli o associati, che non rivestano la 
qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, previa 
approvazione da parte della Giunta regionale o di enti all'uopo 
delegati, di un piano di sviluppo aziendale. In tal caso il piano deve 
prevedere interventi funzionalmente adeguati alla dimensione aziendale 
nel suo complesso ed idonei a consentire un incremento del reddito.
     Per gli interventi edificatori a fini abitativi restano comunque 
fermi i limiti di densità edilizia di cui agli artt. 8 e 9 della legge 
regionale 2 settembre 1974, n. 53.
     Le varianti di ampliamento agli strumenti urbanistici generali, 
che interessano le aree sopra indicate, sono consentite solo nelle 
zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto, 
individuate preliminarmente dai Comuni singoli o associati, con 
apposita deliberazione, cui deve essere annessa una cartografia di 
scala non inferiore a 1:10.000.
     La deliberazione è soggetta ad approvazione della Giunta 
regionale, sentita la Commissione tecnica amministrativa di cui alla 
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nel termine di giorni 60 dal 
ricevimento.
     La delimitazione delle zone di cui al precedente comma ha 
validità per la durata del Piano urbanistico territoriale.
Art. 11. Aree boschive.
Nelle aree investite a bosco e in quelle in cui il bosco è totalmente 
o parzialmente distrutto da incendi è vietato ogni intervento a 
carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al 
recupero del patrimonio edilizio esistente o diretti alla 
realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, 
alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua 
conservazione, valorizzazione e sviluppo, ovvero quelli volti alla 
realizzazione delle previsioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 purchè 
autorizzati con le forme e le procedure di cui alla legge 29 giugno 
1939, n. 1497.
     I Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione di 
variante agli strumenti urbanistici, provvedono ad individuare in 
termini fondiari le aree investite a bosco, ai sensi e per gli effetti 
di cui al primo comma, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della 
legge di approvazione del Piano urbanistico territoriale".
- Per il testo degli artt. 30, comma 3, e 48, comma 2, della legge 
regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano, rispettivamente, le note 
all’art. 14, commi 2 e 3, e la nota all’art.62, comma unico.
- Per il testo dell’art.16, comma 1, della legge regionale 10 aprile 
1995, n.28, si veda la nota all’art.68, alinea. Il testo dell’art. 18, 
comma 2, della legge medesima, è il seguente:
"Art. 18. (Efficacia ed adeguamento). omissis
     2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. 
entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello strumento 
provinciale. omissis"
Nota all’art. 72, commi 1 e 2:
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n.15 
recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati” 
(pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983), è il seguente:
"Art. 4. Accertamento.
All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli 
agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia locale, gli 
agenti giurati, all'uopo incaricati dalla Regione o dagli Enti da essa 
delegati, ed in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, i quali agiscono 
con i poteri previsti dall'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689".
Nota all’art. 73, comma 4:
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 
recante “Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 
maggio 1976, n. 335” (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), 
è il seguente:
"Art. 5. Leggi regionali di spesa.
     Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne 
indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio 
pluriennale.
     Le leggi regionali che precedono attività o interventi a 
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli 
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla 
legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
     In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli 
adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali 
comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a 
norma del successivo art. 40.
     Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale 
indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota 
eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato 
al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione 
delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi 
esercizi.
     La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per 
casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la 
continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel 
tempo assume un interesse preminente.
     Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si 
protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di 
contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della 
Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando 
che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi 
del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle 
obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio".
NOTA ALLA DICHIARAZIONE D’URGENZA:
Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell’art. 127, 
secondo comma, della Costituzione e dell’art. 69 dello Statuto della 
Regione dell’Umbria:
“127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla 
apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni 
dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal 
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la 
promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini 
indicati”.
“69, comma 2. - La promulgazione e l’entrata in vigore di una legge 
regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di 
cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata 
urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla 
Regione e il Governo della Repubblica lo consenta”.
I  termini indicati nell’art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli 
della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni 
dall’apposizione del visto e dell’entrata in vigore (art. 69, comma 1) 
normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione.

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