LEGGE REGIONALE N. 27 DEL
24-03-2000
|
|||
Indice:
|
|||
|
|||
IL CONSIGLIO
REGIONALE |
|||
Allegato IIARTICOLO 1 Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione Interpretazione a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione. b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate: - con il nome della specie o della sottospecie o - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere. c) Simboli L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non e ripresa ne all'allegato IV nè all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome e seguito dal segno (V). a) ANIMALI VERTEBRATl MAMMIFERI INSECTIVORA Talpidae Galemys pyrenaicus CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi Vespertilionidae Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersi Myotis bechsteini Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis RODENTIA Sciuridae *Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) Castoridae Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Microtidae Microtus cabrerae *Microtus oeconomus arenicola CARNIVORA Canidae *Alopex lagopus *Canis lupus (popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo;tranne le popolazioni finlandesi) Ursidae * Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Mustelidae *Gulo gulo Lutra lutra Mustela lutreola Felidae Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi) *Lynx pardinus Phocidae Halichoerus grypus (V) *Monachus monachus Phoca hispida bottnica (o) *Phoca hispida saimensis Phoca vitulina (V) ARTIODACTYLA Cervidae *Cervus elaphus corsicanus Rangifer tarandus fennicus (o) Bovidae Capra aegagrus (popolazioni naturali) *Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna) *Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica CETACEA Phocoena phocoena Tursiops truncatus RETTILI CHELONIA (TESTUDINES) Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Cheloniidae *Caretta caretta Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Gallotia galloti insulanagae *Gallotia simonyi Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta schreiberi Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Scincidae Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis) Gekkonidae Phyllodactylus europaeus OPHIDIA (SERPENTES) Colubridae Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Viperidae *Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera ursinii ANFIBI CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *Salamandra atra aurorae Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Proteidae Proteus anguinus Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii Hydromantes (Speleomantes) supramontes ANURA Discoglossidae *Alytes muletensis Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus "jeanneae") Discoglossus montalentii Discoglossus sardus Ranidae Rana latastei Pelobatidae *Pelobates fuscus insubricus PESCI PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon spp. (o) Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Lethenteron zanandreai (V) Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi) ACIPENSERIFORMES Acipenseridae *Acipenser naccarii *Acipenser sfurio CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa spp. (V) SALMONIFORMES Salmonidae Hucho hucho (popolazioni naturali) (V) Salmo macrostigma (o) Salmo marmoratus (o) Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (V) (tranne le popolazioni finlandesi) Coregonidae *Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord) CYPRINIFORMES Cyprinidae Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius) Anaecypris hispanica Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi) Barbus comiza (V) Barbus meridionalis (V) Barbus plebejus (V) Chondrostoma genei (o) Chondrostoma lusitanicum (o) Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi) Chalcalburnus chalcoides (o) Chondrostoma soetta (o) Chondrostoma toxostoma (o) Gobio albipinnatus (o) Gobio uranoscopus (o) Iberocypris palaciosi (o) *Ladigesocypris ghigii (o) Leuciscus lucumonis (o) Leuciscus souffia (o) Phoxinellus spp. (o) Rhodeus sericeus amarus (o) Rutilus alburnoides (o) Rutilus arcasii (o) Rutilus frisii meidingeri (o) Rutilus lemmingii (o) Rutilus macrolepidotus (o) Rutilus pigus (o) Rutilus rubilio (o) Scardinius graecus (o) Cobitidae Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi) Cobitis trichonica (o) Misgurnus fossilis (o) Sabanejewia aurata (o) Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa) SILURIFORMES Siluridae Silurus aristotelis (V) ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius iberus (o) Aphanius fasciatus (o) *Valencia hispanica *Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus schraetzer (V) Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)] Gobiidae Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o) Padogobius nigricans (o) Pomatoschistus canestrini (o) SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi) Cottus petiti (o) INVERTEBRATI ARTROPODI CRUSTACEA Decapoda Austropotamobius pallipes (V) INSECTA Coleoptera Agathidium pulchellum (o) Boros schneideri (o) Buprestis splendens *Carabus menetriesi pacholei *Carabus olympiae Cerambyx cerdo Corticaria planula (o) Cucujus cinnaberinus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Limoniscus violaceus (o) Lucanus cervus (o) Macroplea pubipennis (o) Mesosa myops (o) Morimus funereus (o) *Osmoderma eremita Oxyporus mannerheimii (o) Pytho kolwensis (o) Rosalia alpina Stephanopachys linearis (o) Stephanopachys substriatus (o) Xyletinus tremulicola (o) Hemiptera Aradus angularis (o) Lepidoptera Agriades glandon aquilo (o) *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o) Clossiana improba (o) Coenonympha oedippus Erebia calcaria Erebia christi Erebia medusa polaris (o) Eriogaster catax Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o) Graellsia isabellae (V) Hesperia comma catena (o) Hypodryas maturna Lycaena dispar Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge Papilio hospiton Plebicula golgus Xestia borealis (o) Xestia brunneopicta (o) Mantodea Apteromantis aptera Odonata Coenagrion hylas (o) Coenagrion mercuriale (o) Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhina pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Orthoptera Baetica ustulata ARACHNIDA Pseudoscorpiones Anthrenochernes stellae (o) MOLLUSCHI GASTROPODA Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana *Helicopsis striata austriaca (o) Idiomela (Helix) subplicata Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Vertigo angustior (o) Vertigo genesii (o) Vertigo geyeri (o) Vertigo moulinsiana (o) BIVALVIA Unionoida Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V) Margaritifera margaritifera (V) Unio crassus b) PIANTE PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE Woodwardia radicans (L.) Sm, DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata *Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. Dryopteris fragans (L.) Schott HYMENOPHYLLACEAE Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. OPHIOGLOSSACEAE Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun GYMNOSPERMAE PINACEAE *Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE *Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE Leucojum nicaeense Ard. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley Narcissus calcicola Mendonca Narcissus cyclamineus DC. Narcissus fernandesii G. Pedro Narcissus humilis (Cav.) Traub *Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. Narcissus viridiflorus Schousboe BORAGINACEAE *Anchusa crispa Viv. *Lithodora nitida (H. Ern) R Fernandes Myosotis lusitanica Schuster Myosotis rehsteineri Wartm. Myosotis retusifolia R. Afonso Omphalodes kuzinskyanae Willk. *Omphalodes littoralis Lehm. Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci *Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. *Campanula sabatia De Not. Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva Jasione lusitanica A. DC. CARYOPHYLLACEAE Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl Arenaria humifusa Wahlenberg *Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday Dianthus arenarius L. subsp. arenarius Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter Dianthus marizii (Samp.) Samp. Dianthus rupicola Biv. *Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudhri *Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri Herniaria maritima Link Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters * Silene hicesiae Brullo & Signorello Silene hifacensis Rouy ex Willk. *Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. Silene longicilia (Brot.) Otth. Silene mariana Pau *Silene orphanidis Boiss. *Silene rothmaleri Pinto da Silva *Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE *Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott *Salicornia veneta Pignatti & Lausi CISTACEAE Cistus palhinhae Ingram Halimium verticillatum (Brot.) Sennen Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum caput-felis Boiss. *Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira COMPOSITAE *Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundstrom ex Kindb. *Artemisia granatensis Boiss. *Artemisia laciniata Willd. Artemisia oelandica (Besser) Komaror *Artemisia pancicii (Janka) Ronn. *Aster pyrenaeus Desf. ex DC *Aster sorrentinii (Tod) Lojac. *Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. *Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal *Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr) Gugler *Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal *Centaurea balearica J. D. Rodriguez *Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday *Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea gadorensis G. Blanca *Centaurea horrida Badaro *Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. *Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostal *Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pinnata Pau Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostal Centaurea vicentina Mariz *Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M Cueto Crepis tectorum L. subsp. nigrescens Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. *Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. *Jurinea fontqueri Cuatrec. *Lamyropsis microcephala (Morie) Dittrich & Greuter Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon boryi Boiss. *Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link Ligularia sibirica (L.) Cass. Santolina impressa Hoffmanns. & Link Santolina semidentata Hoffmanns. & Link *Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner Senecio nevadensis Boiss. & Reuter CONVOLVULACEAE *Convolvulus argyrothamnus Greuter *Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles CRUCIFERAE Alyssum pyrenaicum Lapeyr. Arabis sadina (Samp.) P. Cout. *Biscutella neustriaca Bonnet Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica insularis Moris *Brassica macrocarpa Guss. Braya linearis Rouy *Coincya rupestris Rouy *Coronopus navasii Pau Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo *Diplotaxis siettiana Maire Diplotaxis vicentina (P. COUL) Rothm. Draba cacuminum Elis Ekman Draba cinerea Adams Erucastrum palustre (Pirona) Vis. *Iberis arbuscula Runemark Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva *Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva] Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo Sisymbrium supinum L. CYPERACEAE Carex holostoma Drejer *Carex panormitana Guss. Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE *Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DROSERACEAE Aldrovanda vesiculosa L. EUPHORBIACEAE *Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia transtagana Boiss. GENTIANACEAE *Centaurium rigualii Esteve *Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg GERANIACEAE *Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco *Erodium rupicola Biss. GLOBULARIACEAE *Globularia stygia Orph. ex Boiss. GRAMINEAE Arctagrostis latifolia (R. Br) Griseb. Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus grossus Desf. ex DC. Calamagrostis chalybaea (Laest) Fries Cinna latifolia (Trev.) Griseb. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. Festuca duriotagana Franco & R. Afonso Festuca elegans Boiss. Festuca henriquesii Hack. Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso Gaudinia hispanica Stace & Tutin Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr. Puccinellia pungens (Pau) Paunero *Stipa austroitalica Martinovsky *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz *Stipa styriaca Martinovsky * Stipa veneta Moraldo Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman GROSSULARIACEAE *Ribes sardoum Martelli HIPPURIDACEAE Hippuris tetraphylla L. Fil. HYPERICACEAE *Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson JUNCACEAE Juncus valvatus Link Luzula arctica Blytt LABIATAE Dracocephalum austriacum L. *Micromeria taygetea P H. Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy Nepeta sphaciotica P. H. Davis Origanum dictamnus L. Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata Cav. ex lag. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday *Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. *Thymus lotocephalus G. Lopez & R. Morales (Thymus cephalotos L.) LEGUMINOSAE Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra *Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge *Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet *Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau *Astragalus verrucosus Moris *Cytisus aeolicus Guss. ex l.indl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco *Ononis hackelii Lange Trifolium saxatile All. * Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez LENTIBULARIACEAE Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE Allium grosii Font Quer *Androcymbium rechingeri Greuter *Asphodelus bento-rainhae P. Silva Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. *Muscari gussonei (Parl.) Tod. LINACEAE * Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) LYTHRACEAE * Lythrum flexuosum Lag. MALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus ORCHIDACEAE Calypso bulbosa L. *Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium calceolus L. Gymnigritella runei Teppner & Klein Liparis loeselii (L.) Rich. *Ophrys lunulata Parl. Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten PAEONIACEAE Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia parnassica Tzanoudakis Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis PALMAE Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE Corydalis gotlandica Liden Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. PLANTAGINACEAE Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G Sampaio) Plantago almogravensis Franco PLUMBAGINACEAE Armeria berlengensis Daveau *Armeria helodes Martini & Pold Armeria neglecta Girard Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld *Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welw. ex Boiss & Reuter Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco *Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig & Diana Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco Limonium multiflorum Erben *Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana *Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. POLYGONACEAE Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall PRIMULACEAE Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. *Primula apennina Widmer Primula nutans Georgi Primula palinuri Petagna Primula scandinavica Bruun Soldanella villosa Darracq. RANUNCULACEAE * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum) Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott *Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano *Consolida samia P.H. Davis Pulsatilla patens (L.) Miller Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle Ranunculus lapponicus L. *Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE *Reseda decursiva Forssk. ROSACEAE Agrimonia pilosa Ledebour Potentilla delphinensis Gren. & Godron Sorbus teodori Liljefors RUBIACEAE *Galium litorale Guss. *Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SALICACEAE Salix salvifolia Brot subsp. australis Franco SANTALACEAE Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga osloensis Knaben Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes *Euphrasia genargentea (Feoli) Diana Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria coutinhoi Valdes *Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. *Linaria hellenica Turrill *Linaria ricardoi Cout. *Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Linaria tonzigii Lona Odontites granatensis Boiss. Verbascum litigiosum Samp. Veronica micrantha Hoffmanns. & Link *Veronica oetaea L.-A. Gustavsson SOLANACEAE *Atropa baetica Willk. THYMELAEACEAE Daphne petraea Leybold *Daphne rodriguezii Texidor ULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffm. *Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini *Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. *Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. *Eryngium viviparum Gay *Laserpitium longiradium Boiss. *Naufraga balearica Constans & Cannon *Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy *Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE *Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas Piante inferiori BRYOPHYTA Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o) *Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Mull.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o) Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o) Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o) Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o) Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o) Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) Encalypta mutica (I. Hagen) (o) Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenas (o) Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o) Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o) Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) *Marsupella profunda Lindb. (o) Meesia longiseta Hedw. (o) Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o) Orthotrichum rogeri Brid. (o) Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o) Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o) Riccia breidleri Jur. (o) Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o) Scapania massolongi (K. Mull.) K. Mull. (o) Sphagnum pylaisii Brid. (o) Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o) Tortella rigens (N. Alberts) (o) SPECIE PER LA MACARONESIA PTERIDOPHYTA HYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis DRYOPTERIDACEAE *Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. ISOETACEAE Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde MARSILEACEAE *Marsilea azorica Launert & Paiva ANGIOSPERMAE ASCLEPIADACEAE Caralluma burchardii N. E. Brown *Ceropegia chrysantha Svent. BORAGINACEAE Echium candicans L. fil. *Echium gentianoides Webb & Coincy Myosotis azorica H. C. Watson Myosotis maritima Hochst. in Seub. CAMPANULACEAE *Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer Musschia aurea (L. f.) DC *Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE *Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE Spergularia azorica (Kindb.) Lebel CELASTRACEAE Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. CHENOPODIACEAE Beta patula Ait. CISTACEAE Cistus chinamadensis Banares & Romero *Helianthemum bystropogophyllum Svent. COMPOSITAE Andryala crithmifolia Ait. *Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries *Atracrylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz. Calendula maderensis DC. Cheirolophus duranii (Burchard) Holub Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund. Cirsium latifolium Lowe Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum monogynum Burtt & Sund. Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack *Lactuca watsoniana Trel. *Onopordum nogalesii Svent. *Onorpordum carduelinum Bolle *Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord Phagnalon benettii Lowe Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt Sventenia bupleuroides Font Quer *Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth CONVOLVULACEAE *Convolvulus caput-medusae Lowe *Convolvulus lopez-socasii Svent. *Convolvulus massonii A. Dietr. CRASSULACEAE Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. Monanthes wildpretii Banares & Scholz Sedum brissemoretii Raymond-Hamet CRUCIFERAE *Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ *Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. *Parolinia schizogynoides Svent. Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe CYPERACEAE Carex malato-belizii Raymond DIPSACACEAE Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes ERICACEAE Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb EUPHORBIACEAE *Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia stygiana H. C. Watson GERANIACEAE *Geranium maderense P. F. Yeo GRAMINEAE Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm. Phalaris maderensis (Menezes) Menezes GLOBULARIACEAE *Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel *Globularia sarcophylla Svent. LABIATAE *Sideritis cystosiphon Svent. *Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis infernalis Bolle Sideritis marmorea Bolle Teucrium abutiloides L'Hér. Teucrium betonicum L'Hér. LEGUMINOSAE *Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd. Anthyllis lemanniana Lowc *Dorycnium spectabile Webb & Berthel *Lotus azoricus P. W. Ball Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis *Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. *Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. *Teline salsoloides Arco & Acebes. Vicia dennesiana H. C. Watson LILIACEAE *Androcymbium psammophilum Svent. Scilla maderensis Menezes Semele maderensis Costa LORANTHACEAE Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. MYRICACEAE *Myrica rivas-martinezii Santos. OLEACEAE Jasminum azoricum L. Picconia azorica (Tutin) Knobl. ORCHIDACEAE Goodyera macrophylla Lowe PITTOSPORACEAE *Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait. PLANTAGINACEAE Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE *Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. *Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan POLYGONACEAE Rumex azoricus Rech. fil. RHAMNACEAE Frangula azorica Tutin ROSACEAE *Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. *Chamaemeles coriacea Lindl. Dendriopoterium pulidoi Svent. Marcetella maderensis (Born.) Svent. Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco Sorbus maderensis (Lowe) Dode SANTALACEAE Kunkeliella subsucculenta Kammer SCROPHULARIACEAE *Euphrasia azorica H. C. Watson Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub. *Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Odontites holliana (Lowe) Benth. Sibthorpia peregrina L. SOLANACEAE *Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Chaerophyllum azoricum Trelease Ferula latipinna Santos Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. Monizia edulis Lowe Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. Sanicula azorica Guthnick ex Seub. VIOLACEAE Viola paradoxa Lowe Piante inferiori BRYOPHYTA *Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o) *Thamnobryum fernandesii Sergio (o)". - La Direttiva Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è pubblicata nella G.U.C.E. n.103 del 25 aprile 1979. - Il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.248 del 23 ottobre 1997. Note all’art. 14, commi 2 e 3: - Il testo dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 30. (Norma transitoria del P.R.G.). 1. In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., parte operativa, è approvato contestualmente al P.R.G., parte strutturale. In tal caso il P.R.G., parte operativa, può essere redatto con modalità e contenuti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4, purché corrispondenti alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà, entro il termine perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, di cui sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità previsti dalla presente legge. 2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi sta tali e regionali vigenti alla data di adozione. 3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai seguenti casi: a) varianti relative alla viabilità; b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi; c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale; d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000; e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici. 4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci. 5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione (B.U.R.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel B.U.R. e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive. 6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni od opposizioni. 7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute. 8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonché la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni. 9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di settore o attuativi regionali e provinciali. 10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per assicurare il rispetto alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali. 11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al comma 10, con de liberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere vincolante. 12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni. 13. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quello ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica igienico-sanitaria è effettuata con le modalità di cui all'art. 8. 14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonché dal presente articolo, fino alla approvazione del P.T.C.P., sono espletate dalla Giunta regionale". - La legge regionale 27 dicembre 1983, n.52 recante “Approvazione del Piano urbanistico territoriale”, è pubblicata nel suppl. speciale al B.U.R. n.83 del 28 dicembre 1983. - Il testo dell’art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142” (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n. 13 del 15 marzo 1995), è il seguente: "Art. 23. (Riclassificazione di ambiti naturali). 1. Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale alla Tavola III del Piano urbanistico territoriale regionale, non istituiti come Aree naturali protette di interesse nazionale, ovvero di interesse regionale o locale ai sensi della presente legge, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, quali aree di particolare interesse naturalistico e ambientale". - Il testo dell’art. 31, lett. a), b) c) e d) (recte Il testo dell’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d)) della legge 5 agosto 1978, n.457 recante “Norme per l'edilizia residenziale” (pubblicata nella G.U. n.231 del 19 agosto 1978), è il seguente: "Art. 31. Definizione degli interventi. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; omissis". - La legge regionale 2 settembre 1974, n.53 recante “Prime norme di politica urbanistica” (pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 5 settembre 1974), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 18 novembre 1987, n. 49 (si vedano le note all’art.12 commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b)), 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3) e 15 aprile 1999, n. 9 (in B.U.R. n.22 del 21 aprile 1999). Il testo vigente dell’art. 8 della stessa legge regionale, così come ulteriormente modificato dall’art.66 della presente legge, è il seguente: "Art. 8. Tutela del territorio agricolo. 1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali. 2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50. 3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa agricola. 4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato comprovante le reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto. 5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati. 6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. 7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purchè il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiori a mc. 1.400. L’ampliamento non è concesso per gli edifici di cui all’art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli edifici di cui all’art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457. 8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. l'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34. 9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600. 10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi. 12. Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, è vietata la escavazione di inerti fino all'approvazione dell'apposito piano di settore regionale". Note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8: - Il testo dell’art. 146, comma 2, del decreto legge (recte decreto legislativo) 29 ottobre 1999, n.490 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.302 del 27 dicembre 1999), è il seguente: "Art. 146. Beni tutelati per legge. 1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144". - Per il testo dell’art. 31, primo comma, lett. a), b) c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457 , si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 recante “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”, è pubblicata nel S.O. n.3 al B.U.R. n.2 del 12 gennaio 2000. Nota all’art. 16, comma 7, lett. d): - Per il testo dell’art. 5, comma 1, lett. h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46 , si vedano le note all’art. 12, commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b). Note all’art. 17, comma 1: - Per la legge regionale 3 marzo 1995, n.9, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - Il D.P.G.R. 10 febbraio 1998, n.61 recante “Approvazione del piano regionale delle aree naturali protette — art.5 della legge regionale 3 marzo 1995, n.9”, è pubblicato nel S.O. al B.U.R. n.13 del 18 febbraio 1998. Note all’art. 20, commi 1, 2 e 5: - Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8. - Per la legge regionale 27 dicembre 1983, n.52, per il testo dell’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, e per il testo dell’art. 8, commi settimo e nono, della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. Note all’art. 22, comma 6: - La legge regionale 9 aprile 1998, n.11 recante “Norme in materia di impatto ambientale”, è pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n.26 del 22 aprile 1998. - Per il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, si vedano le note all’art. 13, commi 1, lett. a) e b), e 4. - La legge 10 maggio 1976, n.319 recante “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, è pubblicata nella G.U. n.141 del 29 maggio 1976. Nota all’art. 24, comma 1: - Il testo degli artt. 13 e 46 legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 13. (Assistenza per la formazione del P.R.G.). 1. La Giunta regionale e le Province, per favorire la formazione e l'attuazione del P.R.G., coadiuvano i Comuni interessati, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Giunta regionale organizza corsi di aggiornamento professionale con il supporto dell'Università degli studi, degli organismi professionali e delle strutture di interesse collettivo operanti in materia urbanistica e fornisce, qualora richiesto dall'Ente interessato, personale per il gruppo multidisciplinare di progettazione del P.R.G., previsto all'articolo 1, comma 3. Art. 46. (Iniziative a favore dei Comuni). 1. La Giunta regionale, mediante ausili tecnico conoscitivi e finanziari, promuove iniziative volte a realizzare intese tra Comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale. 2. La Giunta regionale con le stesse modalità di cui al comma 1, anche in attuazione dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuove e sostiene la formazione di uffici e servizi tra Enti locali". Nota all’art. 26, comma 3: - Il testo dell’art. 5, comma 3, lett. h), della legge regionale 10 aprile 1995, n.28 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 5. (Contenuti). omissis 3. Il P.U.T.: omissis h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici; omissis". Note all’art. 27, comma 2, lett. f) ed h): - Per il testo dell’art. 5, comma 1, lett. h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46 , si vedano le note all’art. 12, commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b). - Il testo dell’art. 16, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 16. (Ambito di applicazione e modalità di elaborazione). omissis 3. Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province, individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse". Note all’art. 28, comma 2: - Per il testo dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - Per la legge 23 dicembre 1996, n.662, si veda la nota all’art. 7, comma 3. - Il testo dell’art. 25, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile 1998), è il seguente: "Art. 25. Procedimento. omissis 2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti princìpi: a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento; b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi; c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia; e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni; f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127; g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150; h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge. omissis". - Il testo dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 recante “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nella G.U. n.301 del 28 dicembre 1998), è il seguente: "Art. 5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. omissis 2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale". Note all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4: - La legge 29 giugno 1939, n.1497 recante “Protezione delle bellezze naturali”, è pubblicata nella G.U. n.241 del 14 ottobre 1939. - La legge 8 agosto 1985, n.431 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”, è pubblicata nella G.U. n.197 del 22 agosto 1985. - Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali eproduttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765”, è pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968. Per completezza di informazione, si riporta il testo dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale: "Art. 2. Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale". - Il testo dell’art. 39, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 39. (Delega di funzioni amministrative ai Comuni). omissis 2. Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e rilasciati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, obbligatoriamente integrata da due esperti in materia di beni ambientali, quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34. I provvedimenti autorizzatori del Sindaco, ove difformi dal parere della Commissione edilizia comunale, sono congruamente motivati. omissis". Note all’art. 30, commi 4, 5 e 6: - Il testo degli artt. 2 e 9, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 2. (Parte strutturale del P.R.G.). 1. La parte strutturale del P.R.G. definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale. 2. In particolare la parte strutturale del P.R.G.: a) individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli insediamenti residenziali, quelli per le attività turistiche, produttive, estrattive, commerciali ed agricole, i parchi urbani e territoriali, nonché la rete delle infrastrutture per i servizi e la mobilità, sulla base di valutazioni critiche delle condizioni esistenti, mediante la individuazione fondiaria di macro aree comprendenti una o più destinazioni di zona. Nel caso di previsioni di più destinazioni deve esserne valutata la reciproca compatibilità; b) delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione; c) definisce per ogni ambito i requisiti quantitativi e qualitativi ed i relativi parametri, quali gli standards urbanistici, i limiti massimi della densità edilizia, della popolazione insediabile e delle superfici commerciali e produttive e le altezze ammissibili d) definisce l'uso dei beni ambientali e paesistici, comprensivi anche di quelli vincolati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e delle risorse naturali, ivi comprese le aree agricole e forestali ed i principali elementi costitutivi del paesaggio; e) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione dei centri storici; f) determina i parametri ecologici di ogni ambito urbano in ordine almeno alla superficie minima non pavimentabile; g) individua le aree dove gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente previa stipula di convenzione o atto d'obbligo, in ragione delle opere di urbanizzazione già esistenti o da completare; h) definisce i limiti di compatibilità e di sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche, ne disciplina lo sviluppo in funzione dell'eventuale rischio sismico, individua le aree per le quali sono necessari ulteriori studi ed indagini di carattere particolareggiato, ai fini di ridurre il rischio ambientale; i) valuta ed analizza le azioni di trasformazione previste in base ad un bilancio degli effetti sulle risorse essenziali del territorio, verificandone la compatibilità igienico-sanitaria; l) fissa gli indirizzi per la formazione della parte operativa e definisce i criteri per la elaborazione di piani e programmi di settore, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse territoriali; m) delimita le aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, nel rispetto dei criteri stabiliti nel P.U.T. e nel P.T.C.P. Art. 9. (Conferenza istituzionale). omissis 2. Il Presidente della Provincia, entro e non oltre il termine perentorio dei successivi quarantacinque giorni e previa istruttoria tecnica dei propri Uffici, convoca una Conferenza istituzionale con il Comune, per verificare e valutare esplicitamente i contenuti del P.R.G. sotto il profilo della sua conformità con la pianificazione e programmazione regionale e della compatibilità con le previsioni della pianificazione provinciale. La Regione è invitata alla Conferenza istituzionale. omissis". - Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, si vedano le note all’art. 29, commi 1, lett.c), e 4. Nota all’art. 32, comma 3: - Il testo dell’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46, si veda la nota all’art. 10, comma 3), è il seguente: "Art. 3. (Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale). 1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli insediamenti, la Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, individua la rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione urbanistico-territoriale: a) viabilità di livello autostradale; b) viabilità primaria; c) viabilità secondaria. 2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione di cui al precedente comma 1. 3. La Giunta regionale aggiorna la classificazione di cui al comma 1 in conseguenza all'approvazione del Piano urbanistico territoriale e ogni qualvolta sia necessario per il cambiamento delle caratteristiche della rete. 4. La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico- territoriale della rete, definisce le caratteristiche tecnico-funzionali necessarie delle singole tipologie di strade e di conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della rete esistente". Note all’art. 34, comma 1: - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante “Nuovo codice della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.114 del 18 maggio 1992), è stato modificato ed integrato con decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (in G.U. n.203 del 30 agosto 1993) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. n. 255 del 29 ottobre 1993 ), con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (in S.O. alla G.U. n.217 del 15 settembre 1993), con legge 4 gennaio 1994, n. 11 (in G.U. n.6 del 10 gennaio 1994), con D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (in G.U. n.240 del 13 ottobre 1994), con decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 (in G.U. n.77 del 1° aprile 1995) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. n.124 del 30 maggio 1995), con decreto legge 28 giugno 1995, n. 251 (in G.U. n.150 del 29 giugno 1995) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (in G.U. n.197 del 24 agosto 1995), con decreto legge 2 gennaio 1997, n. 1 (in G.U. n.3 del 4 gennaio 1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38 (in G.U. n.54 del 6 marzo 1997), con decreto legistativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in S.O. alla G.U. n.38 del 15 febbraio 1997), con legge 7 marzo 1997, n. 48 (in G.U. n.56 dell’8 marzo 1997), con legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. alla G.U. n.302 del 30 dicembre 1997), con legge 23 dicembre 1997, n. 454 (in G.U. n.303 del 31 dicembre 1997), con legge 19 ottobre 1998, n. 366 (in G.U. n.248 del 23 ottobre 1998), con legge 7 dicembre 1999, n. 472 (in S.O. alla G.U. n.294 del 16 dicembre 1999) e con decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (in S.O. alla G.U. n.306 del 31 dicembre 1999). - Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.303 del 28 dicembre 1992), è stato modificato ed integrato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (in G.U. n.115 del 19 maggio 1993), con decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 (in G.U. n.77 del 1° aprile 1995) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. n.124 del 30 maggio 1995), con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (in S.O. alla G.U. n.284 del 4 dicembre 1996), con decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (in G.U. n.287 del 10 dicembre 1997), con legge 23 dicembre 1997, n. 454 (in G.U. n.303 del 31 dicembre 1997), con D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 (in G.U. n.11 del 15 gennaio 1998), con D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (in G.U. n.240 del 14 ottobre 1998) e con legge 7 dicembre 1999, n. 472 (in S.O. alla G.U. n.294 del 16 dicembre 1999). Nota all’art. 35, comma 3: - Il testo dell’art. 60 del D.P.R. dell’11 luglio 1980, n.753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 314 del 15 novembre 1980), è il seguente: "Art. 60. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste". Note all’art. 37, comma unico: - Il testo dell’art. 3 della legge regionale 2 giugno 1992, n.9 recante “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria” (pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 10 giugno 1992), è il seguente: "Art. 3. Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare. 1. Nell'ambito della viabilità minore sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro: a) dorsale appenninica; b) via Flaminia antica; c) via Orvietana; d) via delle Acque (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali). 2. Sono considerati di interesse regionale: a) gli itinerari escursionistici previsti dal programma integrato mediterraneo (PIM) Umbria; b) gli itinerari escursionistici interni alle aree a parco. 3. La rete primaria di cui al comma 1 costituisce riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri, della viabilità minore in genere e degli itinerari di interesse locale. 4. Il catasto previsto all'art. 13 definisce la rete della viabilità, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate". - Il testo dell’art. 1, comma unico, lett. g), della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46 (si veda la nota all’art. 10, comma 3), è il seguente: "Art. 1. (Finalità). 1. La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di migliorare la mobilità di persone e merci, coordina e disciplina azioni mirate a: omissis g) favorire la fruizione turistica e culturale del territorio regionale attraverso la riqualificazione e valorizzazione della viabilità storica e della viabilità minore come definite dalla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9". Nota all’art. 38, comma 4: - Il testo degli artt. 6, comma 1, e 11, della legge regionale 10 aprile 1995, n.28 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 6. (Elementi). 1. Il P.U.T. è costituito da: a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro accordo con il Piano regionale di sviluppo; b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel rapporto 1:100.000; c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali; d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, nonché le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci. Art. 11. (Attuazione del P.U.T.). 1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali. 2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni. 3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito. 4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni. 5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20. 6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche". Note all’art. 39, commi 2 e 5: - Per la legge regionale 27 dicembre 1983, n.52, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - Per il testo degli artt. 6, comma unico, e 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n.28, si veda la nota all’art. 38, comma 4. Nota all’art. 43, comma 1, lett. c): - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, si vedano le note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Nota all’art. 44, comma unico: - Il testo dell’art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (si vedano le note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8), è il seguente: "Articolo 151. Alterazione dello stato dei luoghi. 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. 3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. 4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione. 5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione". Note all’art. 46, comma 2: - Per il testo dell’art. 2, comma 2, lett. h), legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 30, commi 4, 5 e 6. - Per la legge 18 maggio 1989, n.183, si vedano le note all’art. 12, commi 2 lett. c), 3 lett. a), e 4 lett. b). - La legge 3 agosto 1998, n.267 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania ”, è pubblicata nella G.U. n.183 del 7 agosto 1998. Nota all’art. 47, comma 1: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.124 del 29 maggio 1999. Note all’art. 48, commi 4 e 5, lett. a): - Il testo dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46, si veda la nota all’art. 10, comma 3), è il seguente: "Art. 13. (Requisiti e standard di qualità per gli itinerari ciclabili). omissis 3. Nella individuazione dei siti destinati a itinerari ciclabili sono preferiti i tratti stradali e le sedi ferroviarie dismessi e le aree adiacenti gli argini dei laghi, dei fiumi e dei torrenti. Lungo gli itinerari sono individuate inoltre adeguate aree destinate al parcheggio delle biciclette. omissis" - Per il testo dell’art.31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, e per il testo dell’art.8, commi settimo e nono, della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n.2, si vedano le note all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Note all’art. 50, commi 1 e 2: - Il testo dell’art.94, comma 2, punto a) (recte lett. a)) del decreto legge (recte decreto legislativo) 31 marzo 1998, n.112 (si vedano le note all’art. 28, comma 2), è il seguente: "Art. 94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. omissis 2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; omissis". - Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968 (recte decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444), si vedano le note all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4. Note all’art. 51, commi 1 e 3, lett. d): - Il testo dell’art.20 della legge regionale 12 agosto 1998, n.30 recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.51 del 18 agosto 1998), è il seguente: "Art. 20. Prevenzione nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed interventi sperimentali. 1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di difesa dal rischio sismico ed idrogeologico, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive di base, realizza a scala opportuna il rilevamento geologico e geotematico del suolo e del sottosuolo regionale, nonché carte di pericolosità e di rischio, avvalendosi anche delle collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto legge n. 6/98. 2. I risultati delle attività di cui al comma 1, sono utilizzati attraverso il S.I.TER. per l'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 3. Per le finalità di cui al comma 1, sono resi pubblici i dati tecnici raccolti, anche di natura geologica, contenenti i risultati delle indagini effettuate ed utilizzate per la redazione di progetti di opere pubbliche e private, depositati presso i rispettivi archivi, anche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 4. Ai fini della redazione dei programmi di previsione e prevenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce modalità per l'acquisizione, ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, degli esiti delle prove esplorative nel suolo e nel sottosuolo effettuate a profondità superiori a tre metri. 5. Le risorse destinate ai programmi di cui agli articoli 3 e 12, fino al cinque per cento, sono utilizzate dalla Giunta regionale per promuovere interventi di carattere sperimentale in materia antisismica. 6. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento di indagini di microzonazione sismica, anche in funzione della pianificazione urbanistica generale e attuativa. 7. La Regione in collaborazione con il Centro regionale di protezione civile di Foligno di cui all'art. 3, comma 6, promuove la costituzione di centri periferici denominati Centri operativi misti e ne definisce la dotazione minima di servizi ed attrezzature. La localizzazione dei centri periferici è definita d'intesa con la Prefettura e la Provincia competente, sentiti i Comuni interessati, sulla base della valutazione dei rischi presenti nel territorio. 8. La realizzazione dei Centri periferici di protezione civile è affidata al Comune competente per territorio, previa stipula di un apposito accordo di programma tra le amministrazioni interessate promosso dal Sindaco". - Il testo dell’art.108, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (si vedano le note all’art. 28, comma 2), come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 (in G.U. n.281 del 30 novembre 1999), è il seguente: "Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 6) abrogato; 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; omissis". - La legge 24 febbraio 1992, n.225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.64 del 17 marzo 1992. - Il testo dell’art. 2, lett. e), della legge 31 marzo 1998, n.61 (recte Il testo dell’art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6) recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi ” (pubblicato nella G.U. n.24 del 30 gennaio 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61 (in G.U. n.75 del 31 marzo 1998), è il seguente: "Art. 2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma. omissis 3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: omissis e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni. Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente. omissis" Note all’art. 53, comma 2, lett. a): - Il testo dell’art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.140 del 16 giugno 1988), è il seguente: "Art. 4. 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni: a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali; c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali; e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni; g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d)". - Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria”, è pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 1991. Nota all’art. 54, comma 2: - La legge 26 ottobre 1995, n.447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.254 del 30 ottobre 1995. Nota all’art. 56, comma 5: - Il testo dell’art. 20, comma 1, lett. d), della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 20. (Elementi del Piano attuativo). 1. Il Piano attuativo è costituito da: omissis d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all'attuazione del piano attuativo, come previsto dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche in riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e di quelle per l'acquisizione delle aree; omissis" Nota all’art. 59, comma 1: - Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, si vedano le note all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4. Nota all’art. 60, comma 4: - La legge 29 settembre 1964, n.847 recante “Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167”, è pubblicata nella G.U. n.248 dell’8 ottobre 1964. Note all’art. 61, commi 5 e 7: - Il testo dell’art.2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n.122 recante “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” (pubblicata nella G.U. n.80 del 6 aprile 1989), è il seguente: "Art. 2. omissis 2. L’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150, è sostituito dal seguente: “Art.41-sexies. — 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. omissis" - Il testo dell’art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 26. (Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali). 1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500. 2. La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione alla ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare. 3. Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio al dettaglio, sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standards di cui al presente articolo. 4. Ai fini dell'applicazione degli standards di cui ai commi 1, 2 e 3 sono computabili, oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo. 5. I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, quota parte delle aree per standards, previste dal presente articolo, siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. 6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al comma 1". Nota all’art. 62, comma unico: - Il testo dell’art. 48, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), è il seguente: "Art. 48. (Norma finale). omissis 2. Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.C.P. i Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme della presente legge. omissis". Note all’art. 64, commi 1 e 3: - Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, si vedano le note all’art. 29, commi 1, lett. c), e 4. - Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 4, comma 3. Note all’art. 65, comma 1: - Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 4, comma 3. - Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. Nota all’art. 66, comma unico, alinea: - Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. Note all’art. 66, comma unico, parte novellistica: - Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 4, comma 3. - Per il testo dell’art.31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, e per il testo dell’art.8, commi settimo e nono, della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. Nota all’art. 67, comma unico, alinea: - Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n.9 (si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3), così come integrato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 5. (Piano regionale delle Aree naturali protette). 1. La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano urbanistico territoriale, predispone il piano regionale delle Aree naturali protette che costituisce il documento di indirizzo di cui al comma 4 del precedente articolo. Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle Comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonche’ di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali. 2. Il piano individua in particolare: a) gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, alla individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione degli ambiti di protezione sul territorio; b) i criteri relativi alla individuazione o costituzione del soggetto gestore di ogni singola area protetta, in base alle specifiche esigenze di aggregazione territoriale, e conseguentemente del soggetto cui compete la redazione del piano di conservazione e sviluppo, articolato nel piano del parco e relativo regolamento e nel piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; c) i criteri di indirizzo per la formazione del piano, di cui alla precedente lettera b), per le modalità di gestione delle aree protette e per la disciplina regolamentare delle attività consentite. 3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali protette. 4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le Comunità montane competenti, hanno deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale in base a valutazione di merito della proposta pervenuta. 5. Il piano regionale è suscettibile di revisione annuale per consentire il suo adeguamento alla istituzione delle Aree naturali protette di interesse regionale e locale e per recepire le proposte di modifica e di integrazione, ivi comprese quelle conseguenti alla istituzione di aree protette nazionali o interregionali incidenti sul territorio dell'Umbria. 6. Fino alla istituzione con legge regionale di cui all'art. 7, delle Aree naturali protette previste dal piano regionale, all'interno delle aree stesse sono consentiti solo gli interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di aree di valenza regionale, purché gli stessi interventi vengano autorizzati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni". Nota all’art. 68, alinea: - Il testo vigente degli artt. 12 e 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n.28 (si vedano le note all’art. 4, comma 3), così come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente: Art. 12. (Piano territoriale di coordinamento). 1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore. 2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 negli ambiti a tal fine individuati. 2 bis. Il PTCP ha anche valore ed effetto di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo, nonché della tutela delle bellezze naturali. La definizione delle relative disposizioni dovrà avvenire nella forma di intese fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. 3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale. Art. 16. (Adozione ed approvazione). 1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P. U. T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio. 2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali. 3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni. 4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia. 5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica. 6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni. 7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. Il CCRT rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito. 8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici. 9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T. 10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9. 11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione. 12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.C.P. in conformità ad essa. 13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria". Nota all’art. 68, comma 2, parte novellistica: - La legge regionale 26 luglio 1994, n.20 recante “Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio”, è pubblicata nel B.U.R. n.33 del 3 agosto 1994. Nota all’art. 69, comma unico, alinea: - Il testo vigente dell’art. 16 della legge regionale 16 dicembre 1997, n.46 (si veda la nota all’art. 10, comma 3), così come integrato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 16. (Tipologie di intervento). 1. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni contenuti nei programmi di cui all'articolo 10 che, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino: a) l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso; b) la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità; c) la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale; d) l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie; e) la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale; f) la realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei centri storici; g) la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione nonché alla limitazione degli accessi diretti sulle strade di tipo a), b), d) dell'articolo 5 comma 1; h) gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto pubblico; i) la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con limitate capacità motorie; l) il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni; m) la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali urbani ed extraurbani; n) l'organizzazione della intermodalità ferro-gomma; o) la realizzazione di nodi di interscambio; p) la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi finalizzati alla riduzione ovvero alla eliminazione della sosta lungo le strade; q) la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, orientamento e controllo del traffico in un quadro interattivo del sistema; r) la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e sussidiaria, quali scale mobili, ascensori, funicolari, nonché altre tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle congestioni da traffico veicolare. 2. La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove strade provinciali e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 3. 3. La Regione concede contributi per la realizzazione e per l'adeguamento di strade provinciali e comunali contenute nella classificazione di cui all'articolo 3. 4. La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, sulla viabilità minore e la sentieristica, con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge". Nota all’art. 69, comma unico, parte novellistica: - Il testo degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 (si vedano le note all’art. 37, comma unico), è il seguente: "Art. 4. Progettazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale. 1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale, attraverso gli uffici competenti, organizzati in una apposita commissione. 2. La commissione di cui ai comma 1 opera in raccordo con le Province, le Comunità montane ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore ambientale. 3. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, l'Assessore all'assetto del territorio promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. Art. 5. Realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale. 1. Alla realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono le Province, le Comunità montane ed i Comuni con la collaborazione volontaria dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4, nonché gli altri soggetti individuati come attuatori del progetto di massima di cui all'art. 4. Art. 6. Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale. 1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono le Comunità montane, con la collaborazione volontaria del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri: a) recupero e reinserimento ambientale della viabilità minore storica o di preminente interesse paesaggistico-culturale; b) viabilità minore di interesse naturalistico-ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio; c) viabilità minore o tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile, idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Comunità montane presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale. 3. Il progetto di massima consiste in: a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1; b) relazioni di settore concernenti gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici; c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati; d) preventivo di spesa. 4. I Comuni non facenti parte di alcuna zona omogenea possono affidare alle Comunità montane limitrofe compiti e attività connessi con l'attuazione della presente legge. 5. Le Comunità montane provvedono alla realizzazione degli interventi direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 1, in base ad apposita convenzione". Note all’art. 70, comma unico: - Per il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. Note all’art. 66, comma unico, parte novellistica: - Per la legge regionale 2 settembre 1974, n.53, si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3. - La legge regionale 3 giugno 1975, n.40 recante Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici”, è pubblicata nel B.I.R. n.25 dell’11 giugno 1975. - La legge regionale 11 luglio 1978, n.31 recante “Modalità di pagamento della quota di contributo di cui all’art.5 della legge 28 gennaio 1977, n.10”, è pubblicata nel B.U.R. n.9 del 19 luglio 1978. - La legge regionale 26 maggio 1980, n.55 recante “Decentramento e gestione territorio”, è pubblicata nel B.U.R. n.34 del 28 maggio 1980. - La legge regionale 12 agosto 1981, n.53 recante “Supporti tecnico-conoscitivi e contributi ai Consorzi urbanistici, di cui alla legge regionale 40/1975 e alle Comunità montane per studi e ricerche per la programmazione territoriale”, è pubblicata nel B.U.R. n.45 del 19 agosto 1981. - La legge regionale 14 maggio 1982, n.23 recante “Applicazione del vincolo dell’art.17 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, per la conservazione del suolo, ai sensi dell’art. 69, quarto comma del D.P.R. 616/77 a salvaguardia degli abitati di Todi e Orvieto”, è pubblicata nel B.U.R. n.28 del 19 maggio 1982. - La legge regionale 18 agosto 1989, n.26 recante “Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 3 giugno 1975, n.40: "Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici" e 8 giugno 1984, n.29 sullo snellimento delle procedure in materia urbanistica — e adeguamento della l.r. 27 dicembre 1983, n.52: "Approvazione del Piano urbanistico territoriale" - ai principi di cui alla legge 8 agosto 1985, n.431”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n.35 del 30 agosto 1989. - La legge regionale 27 aprile 1990, n.31 recante “Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane”, è pubblicata nel B.U.R. n.19 del 2 maggio 1990. - Per le leggi regionali 10 aprile 1995, n.28, 12 luglio 1996, n.16, e 21 ottobre 1997, n.31, si vedano le note all’art. 4, comma 3. Note all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5: - Il testo degli artt. 3, comma 4, e 4, della legge regionale 3 marzo 1995, n.9 (si vedano le note all’art. 14, commi 2 e 3), è il seguente: "Art. 3. (Programma generale regionale). omissis 4. Il Programma generale regionale costituisce allegato al Piano urbanistico territoriale ed al Piano regionale di sviluppo. Art. 4. (Obiettivi specifici). 1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di quelli contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, detta norme in materia di Aree naturali protette regionali e locali e di governo del territorio. 2. La Regione istituisce Aree naturali protette al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale. 3. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di Aree protette interregionali, così come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e del comma 4 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e collabora con lo Stato per la gestione e valorizzazione di Aree naturali protette nazionali, ricadenti nel suo territorio, così come disposto dall'art. 1 comma 5 della precitata legge. 4. Nell'ambito del "Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale" è inserito un apposito Titolo, riferito al "Piano regionale delle Aree naturali protette", di cui al successivo art. 5, che costituisce il documento di indirizzo per l'istituzione degli ambiti del territorio dell'Umbria da destinare a protezione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394". - Il testo degli artt. 6, 9 e 11, delle Norme di attuazione del PUT, approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n.52 (si vedano le note all’art.14, commi 2 e 3), è il seguente: "Art. 6. Aree di particolare interesse naturalistico-ambientale. Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla tavola III, i Comuni singoli o associati, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano urbanistico territoriale, debbono adottare varianti agli strumenti urbanistici generali, al fine di procedere alla definizione in termini fondiari delle zone da sottoporre a particolare tutela per le esigenze ambientali e naturalistiche, nonché alla definizione dei criteri e modalità di utilizzo e tutela, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53. Fino all'approvazione delle varianti di cui al precedente comma, nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, purché autorizzati con le forme e le procedure di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Art. 9. Aree di particolare interesse agricolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano urbanistico territoriale i Comuni devono provvedere alla delimitazione in termini fondiari delle aree di particolare interesse agricolo di cui alla tav. II con l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti. La delimitazione è effettuata su cartografia di scala non inferiore a 1:10.000. Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui al primo comma del presente articolo, e in quelle che verranno individuate con apposita deliberazione dai Comuni interessati o dalla Giunta regionale, gli interventi edificatori di tipo abitativo e produttivo sono consentiti soltanto a favore degli affittuari, coltivatori diretti o comunque degli imprenditori singoli o associati, che esercitino a titolo principale attività agricola ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 o degli Enti pubblici, con riferimento alle attività aziendali di carattere agricolo. Gli interventi edificatori, a soli fini produttivi, sono altresì consentiti a soggetti singoli o associati, che non rivestano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, previa approvazione da parte della Giunta regionale o di enti all'uopo delegati, di un piano di sviluppo aziendale. In tal caso il piano deve prevedere interventi funzionalmente adeguati alla dimensione aziendale nel suo complesso ed idonei a consentire un incremento del reddito. Per gli interventi edificatori a fini abitativi restano comunque fermi i limiti di densità edilizia di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53. Le varianti di ampliamento agli strumenti urbanistici generali, che interessano le aree sopra indicate, sono consentite solo nelle zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto, individuate preliminarmente dai Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione, cui deve essere annessa una cartografia di scala non inferiore a 1:10.000. La deliberazione è soggetta ad approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nel termine di giorni 60 dal ricevimento. La delimitazione delle zone di cui al precedente comma ha validità per la durata del Piano urbanistico territoriale. Art. 11. Aree boschive. Nelle aree investite a bosco e in quelle in cui il bosco è totalmente o parzialmente distrutto da incendi è vietato ogni intervento a carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente o diretti alla realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo, ovvero quelli volti alla realizzazione delle previsioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 purchè autorizzati con le forme e le procedure di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. I Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione di variante agli strumenti urbanistici, provvedono ad individuare in termini fondiari le aree investite a bosco, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano urbanistico territoriale". - Per il testo degli artt. 30, comma 3, e 48, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, si vedano, rispettivamente, le note all’art. 14, commi 2 e 3, e la nota all’art.62, comma unico. - Per il testo dell’art.16, comma 1, della legge regionale 10 aprile 1995, n.28, si veda la nota all’art.68, alinea. Il testo dell’art. 18, comma 2, della legge medesima, è il seguente: "Art. 18. (Efficacia ed adeguamento). omissis 2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello strumento provinciale. omissis" Nota all’art. 72, commi 1 e 2: - Il testo dell’art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n.15 recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati” (pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983), è il seguente: "Art. 4. Accertamento. All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati, all'uopo incaricati dalla Regione o dagli Enti da essa delegati, ed in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, i quali agiscono con i poteri previsti dall'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689". Nota all’art. 73, comma 4: - Il testo dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 recante “Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente: "Art. 5. Leggi regionali di spesa. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale. Le leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40. Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio". NOTA ALLA DICHIARAZIONE D’URGENZA: Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell’art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 69 dello Statuto della Regione dell’Umbria: “127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati”. “69, comma 2. - La promulgazione e l’entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta”. I termini indicati nell’art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni dall’apposizione del visto e dell’entrata in vigore (art. 69, comma 1) normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. |
Indice Umbria